2 gennaio 2023

Dis Coll: Disoccupazione per CoCoPro, CoCoCo e Parasubordinati in Genere

La Dis Coll è l'indennità di disoccupazione per Co Co Co, Co Co Pro, assegnisti e dottorandi, collaboratori della Pubblica Amministrazione, lavoratori senza partita Iva iscritti alla Gestione Separata Inps: nel 2023 non ci sono novità rispetto all'anno precedente. Come per l'indennità di disoccupazione Naspi (l'indennità per lavoratori dipendenti), anche i titolari di indennità Dis Coll devono partecipare a un percorso di riqualificazione professionale e ricerca lavoro, altrimenti la Dis Coll è sospesa.

Nel 2022 sono cambiati la durata della Dis Coll e il calcolo dell'importo rispetto agli anni precedenti, o meglio il suo scalare nel corso dei mesi, e il limite di reddito da nuovo lavoro per continuare a prendere la disoccupazione. Inoltre è stato introdotto il riconoscimento a fini pensionistici dei contributi figurativi da disoccupazione.

Ricordiamo agli interessati che servono le credenziali SPID per fare domanda di indennità di disoccupazione. Inoltre occorre fare la DID online (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) per avere lo status di disoccupato.


Chi può domandare la Dis Coll

La Dis Coll è l'indennità di disoccupazione per collaboratori parasubordinati, ovvero quei lavoratori che sono definiti come CoCoCo e CoCoPro, collaboratori P.A., assegnisti e dottorandi di ricerca, più in generale lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS in via esclusiva senza Partita Iva, ed è stata stabilizzata con la circolare INPS n° 115 del 19/07/2017 che recepisce l’art. 7 della legge n° 81 del 22/05/2017 in vigore dal 14/06/2017: dunque anche questa indennità di disoccupazione è disponibile in maniera stabile.

Inoltre già in precedenza con l'approvazione del Jobs Act del lavoro autonomo, avvenuta il 10 maggio 2017, è stata introdotta la norma per la quale la Dis Coll è anche per assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio alla conclusione del rapporto lavorativo a partire dal 1 luglio 2017.

Quali lavoratori parasubordinati, collaboratori, autonomi, non hanno diritto alla Dis Coll? Non possono chiedere la Dis Coll i parasubordinati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che pagano l’aliquota ridotta, i professionisti con partita Iva, i pensionati, amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali con reddito oltre 5000 euro annuo.

Con la circolare 76/2016, l'INPS ha confermato che la Dis Coll è domandabile, oltre che dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata senza P. Iva, anche dai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, oltre che ai titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. Esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Dis Coll e Naspi sono compatibili? Per quanto detto sopra, la risposta è negativa: non si può prendere Dis Coll e Naspi insieme, o prima l'una e subito dopo l'altra, perché per la disoccupazione per parasubordinati e collaboratori si deve essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Chi prende l'indennità di disoccupazione può domandare il Reddito di Cittadinanza, ma attenzione alle soglie di reddito e all'eventuale riduzione dell'importo.

Requisiti per Dis Coll e obblighi

Con la Dis Coll hanno diritto a un'assegno di disoccupazione quei lavoratori su indicati che rimangono senza lavoro e non sono pensionati.

I requisiti riguardanti i contributi per la Dis Coll sono cambiati col decreto legge n° 101 del 3 settembre 2019 e rimangono gli stessi ancora nel 2023: si può domandare questo sussidio di disoccupazione se si ha almeno un mese di contribuzione dal 1 gennaio dell'anno solare precedente il giorno in cui cessa il contratto per scadenza naturale o per licenziamento, oppure anche in caso di dimissioni per giusta causa, ovvero avere un reddito generato dal lavoro in tale periodo di almeno 1300 euro (in precedenza erano richiesti tre mesi di contributi).

Ad esempio, se la fine del contratto di lavoro è il 12 aprile 2023, il calcolo dei contributi per la Dis Coll deve partire dal 1 gennaio 2022.

Occorre avere ufficialmente lo status di disoccupato, quindi ci si deve registrare al sito dell'Anpal e recarsi in un Centro dell'Impiego per stipulare il "Patto di Servizio". Abolito il requisito che richiedeva almeno un mese di contributi nell'anno in cui si verifica la fine del lavoro.

Importo della Dis Coll

Per il calcolo dell'importo dell'indennità disoccupazione per collaboratori si parte dal reddito medio mensile percepito dal lavoratore durante la validità del contratto, ovvero dall'imponibile Inps nel periodo di riferimento su menzionato.

Con la Dis Coll si prende il 75% dell'imponibile fino ad un massimo di 1.342,18 euro al mese (valore per il 2023, ogni anno l'Inps aggiorna di pochi euro in base all'inflazione), poi oltre tale cifra l'indennità va determinata incrementando l’imponibile del 25% della differenza tra quest'ultimo e la retribuzione media, sino ad un massimo di 1.460,10 euro al mese (valore per il 2021).

Riduzione importo indennità di disoccupazione

Per questo aspetto sono cambiate alcune cose nel 2022, ancora valide nel 2023:
  • la riduzione del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (cioè dal 91° giorno di fruizione) è per chi prende la Dis Coll a causa di eventi di disoccupazione avvenuti fino al 31 dicembre 2021
  • per chi prende l'indennità di disoccupazione a causa di cessazione involontaria del rapporto di lavoro avvenuta dal 1 gennaio 2022 in poi la riduzione dell'importo della Dis Coll, sempre del 3% ogni mese, scatta dal primo giorno del sesto mese di percezione del sussidio (cioè dal 15° giorno)
Vedasi più sotto per la riduzione dell'importo Dis Coll nel caso si intraprendano altri lavori nel corso della sua durata.

La Dis Coll viene pagata dall'Inps con bonifico su conto corrente o su libretto di risparmio, dunque serve compilare il modulo SR163 per i pagamenti dalla pubblica amministrazione. Si può anche ricevere tramite bonifico domiciliato in un ufficio postale del Comune di residenza.

Durata della Dis Coll

Per eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro è avvenuta dal 1 gennaio 2022 in poi la Dis Coll dura 12 mesi: l'importo dovuto è erogato per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo dal 1 gennaio dell'anno precedente e l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione

Dal 1 gennaio 2022 per determinare quanto dura la Dis Coll non si considerano i periodi contributivi che già abbiano dato luogo a erogazione dell'indennità di disoccupazione.

Contributi con indennità di disoccupazione Dis Coll

Probabilmente la più importante novità 2022 è che con la Dis Coll si hanno contributi figurativi, sempre se viene presa per eventi di disoccupazione avvenuti dal 1 gennaio in poi. Questo è importante perché i contributivi figurativi valgono per la pensione.

La contribuzione figurativa con l'indennità di disoccupazione è riconosciuta d'ufficio dall'Inps sulla base del reddito medio mensile del lavoratore, con limite massimo di retribuzione fissato a 1,4 volte l'importo massimo mensile della Dis Coll per l'anno in corso. Facendo un esempio, se l'importo massimo mensile è di 1.342,18 euro, i contributi figurativi sono riconosciuti entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.342,18 euro per 1,4 = 1.879,052 euro).

Indennità di disoccupazione Dis Coll e nuovo lavoro

Nel caso si venga assunti con contratto di lavoro dipendente con durata massima di 5 giorni, la Dis Coll è sospesa d'ufficio e poi riprende per il periodo restante. Nel caso di contratto di lavoro dipendente con durata superiore ai 5 giorni la disoccupazione per collaboratori decade.

disoccupazione dis coll Si può intraprendere una nuova attività parasubordinata (collaborazione), di lavoro autonomo o imprenditoriale quando si prende la Dis Coll, ma bisogna comunicare all'Inps entro 30 giorni l'inizio dell'attività (va fatto subito al momento della domanda di Dis Coll se l'attività è già in essere) il reddito presunto derivante da tale attività, altrimenti si perde il diritto all'indennità di disoccupazione.

Quando si svolge una delle attività su menzionale, l'indennità di disoccupazione si riduce secondo questi parametri:
  • reddito sino a 8173,91 euro per nuovo lavoro parasubordinato: indennità è ridotta in misura pari all'80% del reddito, calcolato dalla data di inizio dell'attività fino al termine della durata dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno (precedente limite di reddito: 8145 euro)
  • reddito sino a 5500 euro per la nuova attività di lavoro autonomo: indennità è ridotta in misura pari all’80% del reddito, calcolato dalla data di inizio dell’attività fino al termine della durata dell'indennità o, se precedente, la fine dell’anno (precedente limite di reddito: 4800 euro)
Non servono comunicazioni e non ci sono riduzioni dell'importo Dis Coll nel caso si intraprendano prestazioni di lavoro accessorio occasionale (quelle pagate coi voucher Libretto Famiglia o coi buoni lavoro PrestO), fino al consueto limite dei 3000 euro netti l'anno, 4000 lordi. Lo stesso dicasi per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale durante la percezione dell'indennità di disoccupasione per collaboratori: in tal caso però il limite è di 5000 euro l'anno.

Occorre comunicare all'Inps e al Centro per l'Impiego se si va all'estero a cercare lavoro o in vacanza per continuare a prendere la Dis Coll, che viene sospesa o tolta se si trova lavoro all'estero: tutti i dettagli nella guida Disoccupazione quando si va all'estero.

L'indennità di disoccupazione Dis Coll viene tolta nei seguenti casi:
  • perdita dello stato di disoccupato (vedasi qui gli obblighi per non perdere lo status di disoccupato)
  • mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti
  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, come definita dall'articolo 25, d.lgs. 150/2015
  • mancata comunicazione di inizio nuova attività autonoma o parasubordinata o imprenditoriale entro i 30 giorni dal suo inizio o al momento della domanda di disoccupazione se già iniziata
  • se il titolare sceglie di prendere l'assegno ordinario di invalidità invece della disoccupazione
  • contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni
  • raggiungimento della pensione da lavoro, che sia di vecchiaia o anticipata
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