Ovviamente nessun problema in caso di disoccupazione e vacanze all'estero, o comunque di brevi viaggi per vari motivi: si può andare in vacanza all'estero quando si prende la disoccupazione, per altri casi è necessario comunicare all'Inps.
Queste domande sono molto comuni tra i disoccupati perché la ricerca di lavoro all'estero è in continuo aumento, ma anche perché l'indennità di disoccupazione è un diritto degli stranieri residenti in Italia che, dopo aver lavorato in regola, sono disoccupati e magari devono tornare temporaneamente al proprio paese per vari motivi. Quanto scritto vale sia per la Naspi (indennità di disoccupazione per lavoratori dipendenti) che per la Dis Coll (indennità di disoccupazione per collaboratori e parasubordinati).
Prendere l'indennità di disoccupazione in un paese dell'Unione Europea
Se un disoccupato che prende la Naspi si reca all'estero in cerca di lavoro in un paese comunitario, o non dell'UE ma che applica il diritto comunitario (Svizzera ad esempio), può continuare a prendere la Naspi. Però ci sono delle prassi burocratiche da rispettare, la prestazione è limitata nel tempo e se si trova lavoro le cose cambiano:- prima di partire, il disoccupato deve essere stato iscritto come persona in cerca di lavoro presso un Centro per l'Impiego italiano per almeno quattro settimane: questo è ovvio in quanto si è nel caso di erogazione Naspi in corso o comunque di domanda di Naspi fatta con attesa di risposta ed erogazione; comunque l'Inps consente che il disoccupato si sia iscritto anche per un solo giorno perché le prestazioni di disoccupazione, senza pregiudizio degli ulteriori requisiti richiesti, possano essere esportate nello Stato dove si reca per (cfr circolare Inps 132/2010)
- ci si deve iscrivere come persona in cerca di lavoro nello Stato in cui si è andati (esistono appositi uffici e prassi da seguire, dovete informarvi) e rispettare gli obblighi di ricerca di occupazione del paese in cui si è andati
- si deve comunque comunicare al Centro per l'Impiego la data dalla quale non è più disponibile (data di partenza dall'Italia) e richiedere all'ufficio Inps competente per il proprio territorio il rilascio del documento portatile U2, con il quale viene attestato il mantenimento del diritto alle prestazioni, unitamente all'attestazione dei periodi di assicurazione (documento portatile U1).
- l'indennità di disoccupazione Naspi all'estero, in uno Stato dell'Unione Europea o comunque dove si applica per questi ambiti il diritto comunitario europeo, dura al massimo 3 mesi dalla data di ingresso nel paese dove si va in cerca di lavoro: non avendo trovato lavoro, se non si fa ritorno in Italia dopo questo lasso di tempo la Naspi decade del tutto e si rimarrà soggetti solo alla normativa del paese estero, se invece si rientra in Italia allora si continuerà a prendere la disoccupazione fino al termine previsto senza alcuna modifica (è consentito in casi particolari, che solo l'Inps può valutare, rientrare nello Stato di ultimo impiego in data posteriore alla scadenza del periodo senza perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione)
Tuttavia l'Inps avrà cura di verificare che, al termine del contratto di lavoro all'estero il lavoratore non sia iscritto all'ufficio del lavoro dello Stato estero di ultima occupazione e abbia chiesto la relativa indennità di disoccupazione. In tal caso la Naspi decade del tutto, come ovviamente accade nel caso di contratto di lavoro superiore ai 6 mesi o a tempo indeterminato (caso del tutto simile a quello descritto nella guida Naspi e nuovo lavoro da dipendente).
Indennità di disoccupazione quando si va all'estero in Paesi non europei
Quanto detto è valido in linea di massima anche in caso si vada in uno Stato non comunitario che abbia firmato con l'Italia apposita convenzione in materia di disoccupazione: probabile però che ci siano alcune differenze, quindi occorre informarsi nello specifico.Se ci si reca all'estero in cerca di lavoro in uno Stato non convenzionato con l'Italia la Naspi decade del tutto; invece se si va all'estero con già un contratto di lavoro l'indennità di disoccupazione è sospesa fino ad un massimo di 6 mesi e poi riprende in caso di ritorno in Italia, se non si fa ritorno o il contratto dura di più la Naspi decade.
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Indennità di disoccupazione quando si va all'estero per brevi periodi (vacanza, motivi familiari, di salute e simili)
I casi su descritti sono relativi a trasferimenti definitivi o di lungo periodo per ricerca di lavoro, ovvero che portino ad una situazione per la quale il disoccupato non possa dare disponibilità ad un lavoro in Italia, insomma quando ricorrono le circostanze che possono portare alla decadenza dello status di disoccupato o l'esclusione dalle liste di mobilità, come specificato nel messaggio Inps 17576-2003.Si continua a prendere l'indennità di disoccupazione se si va all'estero per brevi soggiorni, ad esempio per turismo, oppure per gravi e comprovati motivi di salute, per motivi personali o di un familiare (ad esempio: lutto, matrimonio) per i quali sarà comunque necessario fornire idonea documentazione all'Inps (certificati medici, certificato di morte, certificato di matrimonio e simili).
Quindi se io percepisco attualmente la DIS-COLL e ho trovato una posizione di tirocinio di 6 mesi a Bruxelles (inizialmente svolta da remoto, poi con trasferimento là da marzo fino ad agosto) con un rimborso spese di 800€, l'indennità è sospesa?
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