8 marzo 2023

Assegno Ordinario di Invalidità: Importo e Requisiti, Differenze con la Pensione d'Invalidità Civile

Tra le principali prestazioni a sostegno dei lavoratori invalidi, l'assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale non reversibile, diritto di lavoratori dipendenti e autonomi (anche coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ma non dei lavoratori pubblici, che dipende dai contributi versati nei 5 anni precedenti all'evento che ha generato l'invalidità al lavoro di almeno i 2/3 della capacità lavorativa.

Per l'assegno ordinario di invalidità vale l'integrazione al minimo INPS seppur con alcune regole particolari.

Per l'assegno ordinario di invalidità non vale la reversibilità, ma in caso di decesso del titolare i superstiti hanno diritto alla pensione indiretta.

In questa guida aggiornata per il 2023 trovate quali sono i requisiti per l'assegno di invalidità e l'importo aggiornato, la validità dei contributi dell'AOI per la pensione, se chi prende l'assegno ordinario di invalidità può lavorare.


Chi può ottenere l'assegno ordinario d'invalidità: requisiti minimi richiesti

Va subito precisato che l'assegno ordinario di invalidità è diverso dalla pensione di invalidità civile, che non richiede un requisito contributivo in quanto è un sostegno di natura assistenziale.

L'assegno ordinario d'invalidità può essere domandato dai lavoratori dipendenti del settore privato ma non dai lavoratori dipendenti del settore pubblico, per i quali vale invece la disciplina apposita.

L'assegno ordinario di invalidità è domandabile dai lavoratori autonomi quali artigiani e commercianti, dai lavoratori del settore agricolo se coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dagli iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria, dai lavoratori parasubordinati.

Quando si ha diritto all'assegno ordinario di invalidità? Si ha diritto all'assegno di invalidità quando vi è una permanente riduzione della capacità lavorativa.

Tra i requisiti per l'assegno ordinario d'invalidità non c'è quello anagrafico, quindi nessun limite minimo di età, i soli requisiti richiesti sono di natura medico-legale e contributiva:
  • riduzione permanente di almeno i due terzi della capacità lavorativa, attenzione però: come specificano le sentenze 17812/2003 e 7770/2006 della Cassazione, non valgono per l'assegno ordinario d'invalidità le tabelle per la valutazione dell'invalidità civile in quanto basate sulla generica capacità di lavoro, invece per l'assegno ordinario d'invalidità si deve far riferimento alle "capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato"; in altre parole non esistono tabelle per calcolo assegno ordinario di invalidità, perché una volta accertata la riduzione permanente della capacità lavorativa il calcolo dell'importo dell'assegno di invalidità dipende dai contributi versati
  • essere iscritti al fondo pensionistico da almeno 5 anni (INPS o altro ente previdenziale)
  • avere almeno 5 anni di contribuzione e assicurazione (260 contributi settimanali versati) con almeno 3 anni (156 contributi settimanali versati) nel quinquennio precedente la domanda; vanno esclusi dal conteggio i periodi di assenza per astensione facoltativa dopo il parto (quello che ora si chiama congedo parentale), i periodi di lavoro subordinato all'estero in paesi con cui l'Italia non ha ratificato accordi o convenzioni previdenziali, i periodi di servizio militare oltre al servizio di leva, i periodi di malattia superiori ad un anno, i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione Ivs per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza se non danno diritto alla corresponsione della pensione: tali periodi sono considerati neutri e quindi fanno andare indietro i limiti dei 3 e dei 5 anni su indicati; non vale il bonus contributivo per lavoratori invalidi, che è utile solo per la pensione di vecchiaia o anticipata
Con un'invalidità almeno all'80% e un'età di almeno 55 anni (donne) / 60 anni (uomini) c'è la possibilità di pensione anticipata per invalidità.

Per il requisito contributivo necessario per l'AOI non si possono utilizzare cumulo e totalizzazione dei contributi.

I contributi figurativi presi con l'indennità di disoccupazione sono validi per l'assegno ordinario di invalidità, come precisato dall'INPS in questo documento, sia per quel che riguarda il requisito contributivo che per l'importo dell'assegno ordinario di invalidità.

Per il rinnovo dell'assegno di invalidità è previsto che se manca il requisito contributivo si possano usare i 3 anni di contributi figurativi maturati con l'assegno stesso.

Durata assegno ordinario d'invalidità e revisione

La durata dell'assegno ordinario d'invalidità è 3 anni, confermabile facendo domanda all'INPS tra 6 mesi prima e 4 mesi dopo la scadenza, per periodi di ugual durata se, ovviamente, permangono le condizioni d'invalidità che riducono di almeno 2/3 la capacità lavorativa. Dopo la terza conferma consecutiva l'assegno ordinario d'invalidità diventa permanente fino al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e non serve più fare domanda.

La revisione per l'assegno ordinario d'invalidità può essere richiesta dall'INPS in qualsiasi momento, anche dopo l'eventuale conferma permanente; è però obbligatoria quando il titolare ha percepito un reddito da lavoro dipendente o autonomo lordo annuo (esclusi solo i contributi previdenziali ed il TFR) superiore al triplo del minimo INPS in vigore.

Assegno ordinario di invalidità e pensione

Va evidenziato che se la pensione d'invalidità si trasforma in assegno sociale INPS (ex pensione sociale) al compimento dell'età prevista per tale prestazione, quando scatta il requisito anagrafico c'è la trasformazione dell'assegno ordinario d'invalidità in pensione di vecchiaia: è logico, in quanto la pensione d'invalidità non dipende dal requisito contributivo-lavorativo come invece l'assegno ordinario d'invalidità.

Invece non esiste la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione anticipata, come spiegato dalla circolare INPS 289-1991 che richiama l'articolo 10 comma 1 della legge 222-1984. Nemmeno si può chiedere la conversione da assegno ordinario di invalidità a pensione anticipata quando si raggiungono i requisiti contributivi, né è possibile rinunciare all'assegno ordinario di invalidità per prendere la pensione anticipata.

Si può solo rinunciare al rinnovo dell'assegno ordinario si invalidità quando scadono i termini triennali e fare domanda di pensione anticipata, ma se è stato confermato in via permanente non c'è altro da fare

Inoltre pensione anticipata e assegno ordinario non sono cumulabili perché l'AOI, essendo una prestazione previdenziale, risulta incompatibile con altre tipologie di pensioni dirette.

Assegno ordinario di invalidità, cumulabilità col lavoro e contributi per la pensione

Questo è un punto importante e che spesso porta ad equivoci perché la formula "lavorare e prendere l'invalidità", di uso comune, crea confusione in quanto molto generica.

Si può prendere l'assegno di invalidità e lavorare, prendendo i contributi pensionistici in modo regolare per il calcolo dell'età pensionabile e dell'importo della pensione.

I periodi in cui si prende l'AOI ma non si lavora valgono per il calcolo degli anni minimi richiesti di contributi per la pensione di vecchiaia ma non per il calcolo della stessa: in altre parole, se si ha preso l'assegno per 15 anni lavorando e 10 senza lavorare, si considerano tutti e 25 anni gli anni di anzianità contributiva ai fini della pensione di vecchiaia, ma per il calcolo dell'importo della pensione valgono solo i 15 anni nei quali si è anche lavorato.

Trattenute sull'assegno di invalidità

Prendere l'invalidità e lavorare comporta che ci sia una trattenuta sull'assegno ordinario di invalidità, trattenuta che dipende dal reddito totale (da lavoro più assegno invalidità): trattenuta del 25% se il reddito è superiore di quattro volte il minimo Inps, del 50% se superiore di cinque volte.

Se, pur applicando una delle due trattenute, l'assegno di invalidità è ancora superiore al trattamento minimo, può subire una seconda trattenuta che dipende dagli anni di contributi:
  • con meno di 40 anni di contributi la trattenuta è del 50% della quota oltre il minimo Inps in caso di lavoro da dipendente, del 30% della quota oltre il minimo Inps in caso di lavoro autonomo (comunque mai superiore al 30% del reddito dal lavoro)
  • con almeno 40 anni di contributi non ci sono ulteriori trattenute sull'assegno di invalidità, oltre a quella su menzionata

Assegno ordinario d'invalidità: importo e integrazione al minimo INPS

L'importo dell'assegno di invalidità è calcolato sui contributi versati quando si fa la domanda. C'è un importo minimo dell'AOI, che se non raggiunto dà diritto all'integrazione al minimo come spiegato più sotto. Con l'assegno di invalidità si prende la tredicesima mensilità della pensione a dicembre.

Dunque l'importo dell'assegno ordinario d'invalidità dipende dai contributi versati e valgono le regole generali ora vigenti per il calcolo della pensione: se ci sono almeno 18 anni di contributi versati entro il 31-12-1995 si applica il sistema retributivo fino al 2011 e per le quote contributive oltre tale data il sistema contributivo, se c'erano meno di 18 anni di contributi versati entro il 31-12-1995 si applica il sistema retributivo fino a tale data e quello contributivo dal 1-1-1996, per chi ha iniziato a versare contributi dal 1-1-1996 si applica il sistema contributivo. In ogni caso, per il calcolo col contributivo si prende come base il coefficiente di trasformazione dei 57 anni di età se il richiedente ha un'età inferiore.

guida completa all'assegno ordinario di invalidità Non essendo una prestazione a carattere assistenziale ma a carattere previdenziale (cioè basato sui contributi versati) l'assegno ordinario di invalidità dà diritto alla quattordicesima mensilità INPS: questa mensilità aggiuntiva è un diritto per chi ha almeno 64 anni di età ed ha un reddito personale lordo annuo non superiore a 10mila euro per la quattordicesima piena, che sale a 13mila euro per la quattordicesima parziale.

Anche per l'assegno ordinario d'invalidità vale l'integrazione al trattamento minimo INPS, ma solo per se l'AOI è stato erogato prima del 1 gennaio 1996: in tal caso, cioè con l'applicazione del solo sistema contributivo, l'integrazione al minimo non spetta.

Queste le condizioni di reddito per integrazione al minimo INPS dell'assegno ordinario di invalidità:
  • se non coniugato, reddito personale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore al doppio del totale annuo dell'assegno sociale, quindi per il 2023 non oltre 13.085,02 euro
  • se coniugato, reddito personale sommato a quello del coniuge assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore al triplo del totale annuo dell'assegno sociale, quindi per il 2023 non oltre 19.627,53 euro annui (se quello personale è superiore al limite indicato sopra, non c'è problema: conta la somma con quello del coniuge)
  • nel calcolo del reddito si considera anche quanto preso con lo stesso assegno ordinario d'invalidità; esclusi invece i redditi che derivano dalla casa di abitazione, quelli esenti da IRPEF, soggetti a ritenuta alla fonte e le pensioni di guerra, il TFR ed i trattamenti assimilati (Tfs, Ips), comprese le relative anticipazioni
  • l'integrazione al minimo INPS dell'assegno ordinario d'invalidità implica innanzi tutto che, una volta effettuata l'integrazione, non si superi l'importo stesso del trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità (per il 2022 sono 524,35 euro al mese), poi anche che l'importo della sola integrazione non sia superiore a quello dell'assegno sociale
L'assegno ordinario di invalidità è soggetto a Irpef, dunque è un reddito che va indicato nella dichiarazione dei redditi e sul quale si pagano le consuete tasse. Non è però soggetto a Irpef l'eventuale importo aggiunto per integrazione al minimo INPS.

L'assegno ordinario d'invalidità è incompatibile con l'indennità di disoccupazione, nel senso che si prende l'uno o si prende l'altra. Tuttavia si ha diritto di scegliere quale percepire quando si ha diritto ad entrambe le prestazioni; inoltre, avendo scelto la Naspi al posto dell'assegno ordinario d'invalidità, si può poi in ogni momento optare per l'assegno (ricordiamo che la Naspi si riduce col passare del tempo, quindi può diventare inferiore all'assegno ordinario d'invalidità): la rinuncia alla Naspi è definitiva, quello che poi non si prende non può essere recuperato in seguito.

L'assegno ordinario di invalidità è compatibile con l'indennizzo per cessata attività commerciale, come chiarito dall'INPS col messaggio n° 7384/2014.

In caso di decesso del titolare, per l'assegno ordinario d'invalidità non vale la reversibilità per i superstiti ma la pensione indiretta, che in pratica è uguale alla pensione di reversibilità (infatti la pensione indiretta spetta quando il deceduto non era ancora in pensione di vecchiaia ma avesse almeno 20 anni di contributi versati, oppure almeno 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti il decesso: questo è appunto il requisito contributivo necessario per l'assegno ordinario d'invalidità).
239 commenti: «Meno recenti   ‹Vecchi   201 – 239 di 239
Unknown ha detto...

Oggetto: Assegno Ordinario di Invalidità
Salve, in seguito a richiesta di "REVISIONE PER MOTIVI SANITARI", mi sono recato a visita e il 27.09.2019, con esito "Accolta", mi anno prolungato la Pensione con nuova revisione programmata a Giugno 2020.
Successivamente, con richiesta interna di "REVISIONE PENSIONE PER MOTIVI REDDITUALI", mi hanno richiamato a visita, invitandomi a portare nuovamente la documentazione sanitaria.
La domanda che voglio porvi: Se la revisione è reddituale, perchè chiamarmi a visita sanitaria chiedendomi la documentazione sanitaria? L'esito della vista fatta nemmeno un mese prima, non ha validità?

Christian Citton ha detto...

Domanda a cui non è possibile fornire una risposta, si vede che l'Inps vorrà verificare ancora una volta. Solo presso la stessa Inps può risolvere i suoi dubbi.

Anonimo ha detto...

Con Aio vengono versati i contributi se sono disoccupato grazie

Christian Citton ha detto...

E' chiaramente scritto nell'articolo.

Unknown ha detto...

Buon giorno sono una dipendente della sanità privata e percepisco da giugno 2016 l assegno ordinario di invalidate vorrei sapere se l azienda è tunuta alla conservazione del mio posto di lavoro inoltre tale assegno mi è stato riconfermato fino a giugno 2022 quando mi diventa definitivo grazie sono fiduciosa di un a Vostra risposta

Christian Citton ha detto...

Il fatto che il dipendente prenda l'assegno ordinario di invalidità non impedisce al datore di lavoro di poterlo licenziare né lo obbliga a "tenergli il posto di lavoro": valgono le consuete norme sui licenziamenti, eventualmente se categoria protetta valgono quelle del caso.

Unknown ha detto...

Buongiorno,
Volevo chiederle un'informazione.
Mio padre percepisce la IO e da marzo ha maturato 40 anni di contributi.
Le detrazioni sulla Io sono sempre le stesse nonostante i 40 anni di contributi?

Christian Citton ha detto...

Le trattenute sull'assegno ordinario di invalidità ci sono se il titolare svolge comunque un'attività lavorativa che porta contributi previdenziali: del 25% o 50%, in base al reddito (--> a quanto risulta superiore al trattamento minimo INPS). In tale situazione, cioè con assegno ordinario di invalidità e contemporaneamente attività lavorativa, se nonostante le trattenute l'assegno resta superiore al minimo INPS:
-con meno di 40 anni di contributi c'è un'altra trattenuta, dal 30% al 50% della quota eccedente il minimo INPS
-con più di 40 anni di contributi non c'è alcuna trattenuta

Unknown ha detto...

Salve percepisco assegno ordinario dal 2007 fatte tutte le visite ora definitivo,per questo mi vengono fatte delle trattenute in busta paga.ora ho 58 anni e lavoro da circa 40 anni ,la patologia si comincia a farsi sentire ,posso rinunciare a lavorare?continuerò a percepire l assegno ordinario?e sempre con stesso importo?potreste darmi qualche consiglio .Grazie anticipatamente Raffaele

Christian Citton ha detto...

Possiamo dare solo informazioni, non consigli: non abbiamo idea di quale sia la sua patologia né cosa voglia dire "comincia a farsi sentire" e anche se lo sapessimo non potremmo dire nulla in merito perché non siamo medici; neanche conosciamo la sua condizione economica e dunque cosa possa convenirle fare, se sia meglio per lei lavorare oppure no.
L'assegno ordinario di invalidità si percepisce anche senza lavorare, come chiaramente scritto nell'articolo, anzi: lavorando è molto probabile che l'assegno si riduca di importo. Sta a chi lo percepisce farsi i propri calcoli per sapere se nel complesso convenga continuare a lavorare oppure no, considerando la propria condizione di salute e quella economica.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, sono dipendente privato e percepisco AOI dal gennaio 2021 Due domande: devo dichiararlo sul 730 che farò nel 2022? Alla scadenza del terzo anno verrò convocato dall'Inps per una rivalutazione in commissione medica o si rinnova in automatico? Grazie

Christian Citton ha detto...

Essendo un lavoratore dipendente, tutto ciò che deve essere nel 730 viene inserito automaticamente perché già da anni c'è la dichiarazione dei redditi precompilata: ovviamente sono già inserite anche le varie prestazioni previdenziali, se tassabili. Per quel che riguarda il rinnovo dell'AOI, nell'articolo c'è il paragrafo apposito che spiega tutto.

Unknown ha detto...

Salve vorrei fare domanda AOI per patologie cardiache. Ora sono disoccupato e gli ultimi tre anni comprendeno contributi naspi figurativi sono validi per il conteggio requisiti
Grazie

Christian Citton ha detto...

Sì: come ha chiarito l'INPS in questo documento, al paragrafo "L'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali", i contributi figurativi dell'indennità di disoccupazione sono validi per l'assegno di invalidità.

Anonimo ha detto...

Buongiorno. Ho l'assegno ordinario di invalidità da pochi giorni, nel frattempo avevo già presentato la domanda per andare in pensione di vecchiaia anticipata in quanto ho più dell'80 per cento di invalidità civile e tutti gli altri requisiti, sono in attesa di andare a visita medico legale all'inps, se accolta posso rinunciare all'AOI e andare in pensione di vecchiaia anticipata? Grazie.

Christian Citton ha detto...

Le consiglio di farsi seguire DIRETTAMENTE da un patronato o da un professionista esperto in materia previdenziale, perché da quello che mi dice e dalle informazioni che ho a disposizione rischia di trovarsi in una situazione alquanto difficile.
Infatti quando si prende l'assegno ordinario di invalidità non si può andare in pensione anticipata, si resta con l'AOI fino alla sua scadenza (ovvero i 3 anni prima del rinnovo, che se si può andare in pensione allora non avviene, o fino all'età per la pensione se l'AOI è diventato permanente). Nell'articolo l'ho spiegato riportando la circolare INPS di riferimento.
Sinceramente non ho la certezza assoluta che ciò valga anche con la pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi, ma presuppongo di sì.

Anonimo ha detto...

Buonasera, mi è stata accordata l'integrazione al minimo da giugno con i relativi arretrati precedenti, prima avevo lavorando con pochi contributi prendevo 57 euro di AIO. X il reddito di questo anno nel computo totale si dichiarerànno insieme al reddito di lavoro dipendente solo le 57 euro o tutta la cifra del integrazione al minimo, compresi gli arretrati? Questo perché iniziando a lavorare da poco mia moglie si potrebbe superare il reddito massimo previsto x l,'integrazione, grazie anticipatamente

Christian Citton ha detto...

Non capisco bene la domanda, provo a rispondere. L'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità non rientra nella dichiarazione dei redditi con 730 o Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico): come scritto nell'articolo, per il calcolo del reddito individuale/coniugale per avere l'integrazione al minimo si considerano solo i redditi assoggettabili Irpef, poi il reddito totale (compreso l'integrazione e, nel suo caso, il nuovo lavoro di sua moglie se tassabile Irpef) non deve comunque superare l'importo del trattamento minimo Inps. Se ho capito male la sua domanda chiedo scusa.

Anonimo ha detto...

Buongiorno. Non mi è chiaro se essendo titolare di AOI ad oggi è possibile accedere (avendone i requisiti) a forne di pensione anticipata cone opzione donna o quella sa 41 anni di contributi.
Grazie

Christian Citton ha detto...

Come scritto nell'articolo la legge 222-1984, richiamata dalla circolare Inps 289-1991, impedisce di chiedere il passaggio da assegno ordinario di invalidità a pensione anticipata anche se sono maturati i requisiti, bisogna attendere l'eventuale scadenza triennale dell'AOI o la sua revoca per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici di invalidità. Con la circolare Inps 38-2022 ciò viene ribadito, richiamando la stessa legge 222-1984 ma anche il decreto-legge n. 4/2019 e la legge 234-2021 (Legge di Stabilità 2022) che hanno modificato i requisiti di accesso alla pensione anticipata. Dato che Opzione Donna e Quota 41 sono pensioni anticipate, anche in questi casi non è possibile richiedere il passaggio da AOI a pensione anticipata, bisogna attendere la scadenza triennale dell'assegno ordinario di invalidità o la sua revoca. Se l'AOI è confermato permanentemente si può solo attendere il passaggio a pensione di vecchiaia quando scatta il requisito anagrafico.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, sono un lavoartore dipendente privato ed ho 60 anni ed ho 30 di cotribusi versati ed percepisco un assegno ordinario, se faccio domanda all'inps per chiedere un invalidità superiore all' 80% di invalidità, posso chiedere la pensione anticipata a 61 anni. grazie

Antonio

Christian Citton ha detto...

Scusi ma detta così è impossibile risponderle con certezza, posso solo dirle che se le venisse data una invalidità almeno dell'80% e se rispetta i requisiti sì, potrà fare domanda di pensione anticipata per lavoratori invalidi (potrebbe anche chiederla se avesse almeno il 75% di invalidità e la possibilità di accumulare due mesi di contributi per ogni anno di lavoro, come appunto spiegato nella guida alla pensione anticipata invalidi e nell'approfondimento bonus contributi per lavoratori invalidi.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, ho un verbale legge 68/99 con invalidità civile permanente del 70 per cento. Ho fatto domanda aoi accolta da inps nel 2019. Ora dopo tre anni mi dicono che non mi spettava e vogliono I soldi indietro ( circa 18.000 euro totali). Possono farlo? Io come posso agire?

Christian Citton ha detto...

Non si può far altro che dirle di sentire un avvocato o un'associazione degli invalidi per ricevere assistenza e verificare i motivi della richiesta dell'Inps.

Anonimo ha detto...

Buon giorno Dott. Christian e complimenti per l'aiuto che da con il forum e i suoi articoli. Ho un invalidità del 67% per disturbo bipolare. Mi è scaduto il terzo triennio per la revisione dell'assegno ordinario e per avere un suo eventuale rinnovo ''definitivo''. Mi è giunta la lettera da parte dell'Inps a casa e anche sul portale, ed ho inviato loro entro 40 giorni la documentazione richiesta, tra cui le relazioni dei due medici che mi seguono nelle strutture ASL dal 2005. Mi chiedo... Sono passati c.a. 20 giorni ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta da parte dell'Inps. Quanto tempo hanno per lavorare la pratica di rinnovo/revisione AOI. Mi scadeva a Dicembre il secondo triennio e mi hanno bloccato la pensione ordinaria dallo 01/12/22. Si sa in quanto tempo gestiscono una pratica di questo genere, oppure possono passare dei mesi e ritrovarmi senza pensione? Le chiedo se dal suo punto di vista l'Inps può decidere e prendersi la responsabilità a chi soffre di disturbo bipolare di non rinnovargli l'assegno ordinario, perchè possono ritenerlo o guarito o esente da tale disturbo, nonostante la documentazione medica e un verbale di ricorso vinto dove il giudice conferma la mia patologia e il grado d'invalidità. Dal giorno 8 Settembre scorso ho iniziato a lavorare con un contratto a termine presso un azienda e mi scade il contratto con la stessa il 31 Dicembre prossimo. Non ho detto nulla al titolare che percepisco una pensione ordinaria, in quanto appunto sono in prova e avrei aspettato un contratto a tempo indeterminato. So che devo assolutamente riferire questa cosa al titolare in quanto ci dovranno essere delle trattenute per quel che riguarda l'assegno ordinario, ma visto che ancora non si sa se mi verrà rinnovato l'assegno e se mi verrà confermato il lavoro dal titolare d'azienda, ho ritenuto opportuno aspettar e riferire il tutto a Gennaio. La ringrazio se mi darà delle risposte e la saluto.

Christian Citton ha detto...

Per quel che riguarda i tempi di elaborazione della pratica del rinnovo dell'assegno ordinario e risposta dell'Inps si può arrivare fino a 85 giorni, come scritto in questa tabella ufficiale dell'ente. L'Inps deciderà in base alla documentazione medica che lei ha inviato, si "prende la responsabilità" basandosi su ciò che i medici affermano sulla sua condizione di salute, come fatto negli anni passati quando le è stato dato l'assegno ordinario di invalidità e poi rinnovato.

Anonimo ha detto...

Buongiorno, mi è stato riconosciuto nel mese di dicembre 2022, l'assegno ordinario di invalidità ridotto per reddito. A breve dovrei iniziare a lavorare part time, l'importo dell'assegno concessomi cambierebbe? come posso comunicare la variazione? Sembrerebbe che la validità dell'assegno sia di tre anni eventualmente rinnovabile dopo il triennio, io sono soggetta a visita di revisione annuale, questo può infiaciare sul benificio?
per quato riguarda la pensione di invalidità civile di Euro 291 che non mi è stata accolta per limite di reddito, se inizio a lavorare part time posso rifare la domanda? Devo aspettare il cud dell'anno prossimo o posso farmi rialsciare un cud provvisosrio per poter chiedere il beneficio ? (Ovviamente se spettante )
La ringrazio anticipatamente per una sua risposta in merito.
Cordiali saluti

Christian Citton ha detto...

Buongiorno.
In via generale la pensione di invalidità civile e l'assegno ordinario di invalidità non sono cumulabili tra loro, inoltre la pensione di invalidità civile non è compatibile col lavoro.
Se inizia a lavorare l'importo dell'AOI viene ridotto: la misura delle trattenute è spiegata nell'articolo, al paragrafo "Trattenute sull'assegno di invalidità". L'INPS ha tutte le informazioni che servono per l'aggiornamento, ma lei deve comunque dare comunicazione dell'inizio del contratto di lavoro, può telefonare al call center dell'INPS.
La visita per l'assegno ordinario di invalidità è triennale ma l'INPS ha facoltà di chiedere una visita in qualsiasi momento, anche quando l'AOI diventa permanente. Se lei è soggetta a revisione annuale, l'INPS è comunque informata dell'esito della visita.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Christian, le volevo porre una domanda, mi è stato riconosciuto l'assegno ordinario di Invalidità,nel conteggio in considerazione del fatto che lavoro è dettata una somma perché non è ammesso il cumulo. La domanda è se smetto di lavorare l'assegno resta lo stesso? Bisogna aspettare comunque 5 anni per la revisione dell'importo? Grazie mille se vorra' rispondere.

Christian Citton ha detto...

In questo caso può richiedere la revisione dell'assegno ordinario di invalidità: l'Inps ha comunque tutti i dati che servono perché ovviamente viene comunicata la fine del rapporto di lavoro, ma per accelerare i tempi le conviene muoversi contattando l'Inps.

Anonimo ha detto...

Salve sono invalido al 75% con riduzioni delle capacità lavorative di 2/3 (sentenza giudice ) sono lavoratore dipendente privato reddito annuo lordo 26mila euro ...
Quanto mi spetterebbe ? Non coniugato ma con un familiare a carico

Christian Citton ha detto...

Impossibile risponderle, solo l'Inps o eventualmente un Caf potrebbe perché bisogna sapere quanti contributi ha versato e altri dati fiscali / previdenziali.

Anonimo ha detto...

Buon giorno Dott. Cristian, desideravo avere due delucidazioni. La prima è: È vero che percependo l'assegno ordinario e lavorando full-time presso un'azienda metalmeccanica, devo dire al mio titolare che rifiuto le detrazioni da lavoro dipendente, per non rischiare poi, una volta che farò il 740 l'INPS o chi per lui, mi chiederanno tutti i soldi indietro di queste detrazioni perché fanno cumulo e non mi sarebbero aspettate? Così mi ha detto il CAF. La seconda domanda è: Quando si parla del totale delle entrate in denaro come lavoratore dipendente e si supera di 4 o 5 volte l'assegno ordinario e quindi questo viene abbassato dal 25 al 50%, ci si riferise a una cifra lorda o netta, e in questa cifra deve essere incluso anche la cifra dell'assegno ordinario moltiplicato per 13 mensilità? Grazie per l'attenzione e spero che mi sono fatto capire. 🫥

Christian Citton ha detto...

1) Di base l'informazione è corretta, ma ci sarebbe altro da aggiungere. Il fatto è che prendere l'assegno ordinario di invalidità e lavorare come dipendente vuol dire avere due CU, e questo si riflette sul calcolo delle detrazioni ma anche degli scaglioni di reddito per l'Irpef e le relative aliquote. Deve farsi assistere puntualmente dal CAF e/o dal suo datore di lavoro per capire come muoversi correttamente.
2) Si intende il lordo, e come scritto nell'articolo si considera anche quanto percepito con l'assegno di invalidità.

Anonimo ha detto...

Buongiorno Dottor Citton, le volevo chiedere se chi percepisce l'assegno ordinario di invalidità avendo i requisiti a dicembre 2023 può andare in pensione utilizzando Quota 103. La ringrazio e le auguro buon lavoro.
G. L. Napoli

Christian Citton ha detto...

Buonasera
Chi prende l'assegno ordinario di invalidità deve aspettare che l'AOI scada per poter richiedere la pensione: quindi non fare richiesta di rinnovo triennale e fare domanda di pensione anticipata, mentre se l'AOI è già definitivo non si può rinunciare e si deve aspettare l'età per la pensione di vecchiaia.

Anonimo ha detto...

Gentilissimo Dottore mi perdoni se torno sull'argomento. Acclarato che non posso usufruire dell' anticipo pensionistico Le chiedo se una volta scaduto l'assegno di invalidità si può fare valere il principio della cristallizzazione e chiedere il pensionamento usufruendo della legge 103. Mi perdoni se non sono stato molto chiaro e la ringrazio per la disponibilità e gentilezza.
G.L. Napoli

Christian Citton ha detto...

Con "legge 103" intende la Quota 103 immagino, per la quale è prevista la cristallizzazione dei requisiti e dunque la possibilità di andare in pensione anche in seguito al loro raggiungimento e all'eventuale modifica o cancellazione di Quota 103.

Anonimo ha detto...

Sì intendevo Quota 103. Grazie ancora per la disponibilità.

«Meno recenti ‹Vecchi   201 – 239 di 239   Nuovi› Più recenti»