2 dicembre 2022

Disoccupazione Naspi e Nuovo Lavoro da Dipendente: Limiti di Reddito e Adempienze

Se trovo lavoro perdo la Naspi? In molti si fanno questa domanda sulla compatibilità tra un nuovo lavoro e l'indennità di disoccupazione: in caso di Naspi e nuovo lavoro a tempo indeterminato si continua a prendere la disoccupazione se il reddito percepito non supera 8173,91 euro l'anno (valore dal 2022, in aumento rispetto agli 8145 euro precedenti), invece in caso di Naspi e nuovo lavoro a tempo determinato si fanno anche altre valutazioni.

Dunque chi prende la Naspi può lavorare come dipendente e non perdere l'indennità rispettando i previsti limiti di reddito e gli obblighi di comunicazione: infatti è stato chiarito in via ufficiale dall'INPS che il disoccupato che prende l'indennità di disoccupazione Naspi può firmare un nuovo contratto di lavoro subordinato, ma si deve dare precisa comunicazione sul reddito derivante dalla nuova occupazione.

Quali contratti sono compatibili con la disoccupazione? Oltre ai consueti contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, si può continuare a prendere l'indennità di disoccupazione anche con lavoro a chiamata, borse di studio, borse-lavoro, stage e tirocini, redditi da attività sportiva dilettantistica, ma occorre fare alcune importanti distinzioni. Invece in caso di lavoro parasubordinato o collaborazioni professionali l'indennità di disoccupazione è gestita in modo del tutto diverso.


Indennità di disoccupazione Naspi e nuovo lavoro da dipendente: limite di reddito e comunicazioni

Il disoccupato che prende la Naspi può trovarsi un altro lavoro come dipendente e continuare a prendere il sussidio di disoccupazione se il reddito dal nuovo lavoro non supera 8173,91 euro annui: in pratica il limite di reddito per non perdere l'indennità di disoccupazione con un nuovo lavoro è l'equivalente del reddito minimo escluso da imposizione, che è appunto 8173,91 euro all'anno.

Il precedente limite di reddito da nuovo lavoro dipendente per continuare ad avere la disoccupazione è stato alzato con la Legge di Stabilità 2022, come confermato dalla nota n. 5824/2022 del Ministero del Lavoro.

Con reddito da nuovo lavoro non superiore a 8173,91 euro non rileva la durata del contratto, si continua a prendere la Naspi ma l'importo totale verrà ridotto dell'80% del reddito previsto col nuovo lavoro (ovviamente si riduce il totale ancora dovuto da quando inizia il contratto).

Sospensione Naspi per lavoro a tempo determinato superiore a 6 mesi: se invece si supera tale soglia di reddito, in caso di contratto inferiore ai 6 mesi la Naspi viene sospesa e decade se il contratto è superiore ai 6 mesi.

Naspi e riassunzione stesso datore di lavoro: in caso di reddito previsto dal nuovo lavoro sia inferiore al limite di reddito degli 8173,91 euro ma il datore di lavoro è lo stesso del precedente lavoro la cui cessazione ha dato diritto alla Naspi, l'indennità è sospesa e riprende al termine del contratto.

NB - Chi prende l'indennità di disoccupazione può domandare il Reddito di Cittadinanza, ma attenzione alle soglie di reddito e all'eventuale riduzione dell'importo.

Fondamentale entro un mese dall'inizio del lavoro comunicare all'INPS il nuovo lavoro da dipendente e il reddito annuo previsto, altrimenti la Naspi è sospesa se il contratto di lavoro è di durata massima di 6 mesi oppure del tutto annullata se superiore ai 6 mesi.

NB: il datore di lavoro dà una sua comunicazione all'INPS, ma il lavoratore deve sempre compilare l'apposito modello Naspi-com SR161, disponibile sul sito dell'INPS.

Quando un disoccupato che prende la Naspi comincia un nuovo lavoro subordinato rispettando le condizioni di cui sopra, l'importo del sussidio di disoccupazione si riduce: viene sottratto dal totale dell'indennità l'80% del reddito previsto per tutto il tempo dall'inizio del rapporto di lavoro fino al termine del diritto alla Naspi o fino alla fine dell'anno se il lavoro finisce prima.

Consigliamo la lettura della guida Indennità di disoccupazione quando si va all'estero perché riguarda anche chi trova un nuovo lavoro da dipendente se fuori dall'Italia.

Durata nuovo contratto di lavoro subordinato, sospensione o decadenza indennità di disoccupazione

Tra le domande più comuni Quanto posso guadagnare per non perdere la Naspi? è sicuramente la più importante a cui rispondere, perché dal reddito derivante dal nuovo lavoro dipendono sospensione e riduzione dell'indennità di disoccupazione.

Indennità disoccupazione Naspi e nuovo lavoro dipendente Se il reddito previsto col nuovo lavoro da dipendente è superiore agli 8173,91 euro la Naspi non è più erogata: decade del tutto se il nuovo contratto di lavoro dura più di 6 mesi, invece se il contratto è massimo di 6 mesi la Naspi viene sospesa e poi riprende come prima. Si precisa che la contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile sia per i requisiti di accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione Naspi.

Riassumendo:
  • con nuovo lavoro da dipendente che produce un reddito inferiore o pari a 8173,91 euro non conta la durata del contratto e la Naspi è è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto derivante dal nuovo lavoro, rapportato al periodo di tempo che va dall'inizio del nuovo contratto di lavoro e la data in cui termina il periodo dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno
  • con nuovo lavoro da dipendente che produce un reddito superiore a 8173,91 euro (ribadiamo; l'equivalente del reddito annuo escluso da imposizione) se la durata non supera i 6 mesi la Naspi viene sospesa, se supera i 6 mesi la Naspi decade
NB: ci sono due casi di redditi derivanti da partecipazione a società che rientrano nella normativa che regola la compatibilità dell'indennità di disoccupazione con redditi da lavoro dipendente, ma vi rimandiamo alla guida Naspi e lavoro autonomo in quanto la più parte dei casi rientra appunto in quest'altra normativa.

Naspi e lavoro parasubordinato o collaborazioni professionali

In questi casi non si tratta di lavoro subordinato ma si rientra nella fattispecie della compatibilità tra indennità di disoccupazione e lavoro autonomo, come per gli iscritti ad albi professionali, i titolari di partita Iva, i liberi professionisti, i soci di società.

Indennità di disoccupazione e borse di studio, tirocini e stage, borse-lavoro, premi e compensi da attività sportiva dilettantistica

In questi casi la compatibilità con la Naspi è regolata secondo norme specifiche:
  • borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale: Naspi erogata interamente senza limiti di reddito e senza obbligo di comunicazione all'INPS perchè, anche se tali redditi sono assimilati a fini fiscali a reddito da lavoro dipendente, non c'è comunque un vero rapporto di lavoro dipendente tra l'erogante e il beneficiario; NB: prima della circolare INPS n° 174 del 23 novembre 2017 ci veniva spesso chiesto "la Naspi è compatibile con l'indennità di stage e tirocini?" perchè c'erano differenze regionali, ora però l'INPS con la suddetta circolare ha chiarito questo punto e tali differenze non dovrebbero più sussistere
  • borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio): Naspi erogata se non si superano gli 8173,91 l'anno da tali redditi e con riduzione, con obbligo di comunicazione all'INPS, in quanto si considerano attività lavorative che danno diritto anche all'indennità di disoccupazione DIS-COLL quando giungono alla fine
  • premi e compensi da attività sportiva dilettantistica: Naspi erogata per intero, nessun limite per premi e compensi, nessun obbligo di comunicazione all'INPS, perchè trattasi in questo caso di "redditi diversi" secondo art.67, lettera m, del T.U.I.R

Con contratto di lavoro a chiamata si continua a prendere la Naspi?

La risposta è sì, chi già riceve l'indennità di disoccupazione può firmare un nuovo contratto di lavoro intermittente e continuare a percepire il sussidio, ma vanno distinte due situazioni:
  1. lavoro a chiamata con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e con diritto alla indennità di disponibilità: in questo caso il contratto viene considerato come un normale contratto di lavoro subordinato, dunque se a tempo determinato valgono gli stessi identici limiti di reddito e di durata su indicati, come anche ci sono gli stessi obblighi di comunicazione all'INPS tramite il modello Naspi.com (se a tempo indeterminato l'indennità di disoccupazione decade)
  2. lavoro a chiamata senza obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e senza diritto alla indennità di disponibilità: in questo caso la Naspi viene sospesa solamente per le giornate di effettivo lavoro, rimanendo attiva nei periodi tra una chiamata e l'altra; valgono però gli stessi limiti di cumulo del reddito su indicati ed entro un mese dalla prestazione lavorativa (dal suo inizio) occorre fare la comunicazione all'INPS
227 commenti: «Meno recenti   ‹Vecchi   201 – 227 di 227
Anonimo ha detto...

Salve!Avrei bisogno di un'informazione...io percepisco la Naspi da dicembre 2017 e mi è stato proposto un contratto di cinque ore settimanali, in un istituto primario paritario di suore domenicane che partirà in questi giorni. La mia domanda è: bisogna comunicarlo all' INPS anche in questo caso con contratto inferiore ai sei mesi e con una busta paga al netto di circa 200€ se non addirittura inferiore 200€.? O mi consiglia di affidarmi al centro CAF dove ho fatto richiesta per la Naspi? La ringrazio anticipatamente!

Christian Citton ha detto...

Nell'articolo è chiaramente spiegato che deve assolutamente comunicare all'INPS tutto quanto, non importa l'entità della busta paga. Può farlo lei tramite il modello Naspi.com dal sito dell'INPS, se preferisce può farsi aiutare nel farlo da un Caf.

Anonimo ha detto...

Buonasera,
ho un contratto a tempo determinato che scadrà il 15 marzo 2018. Contemporaneamente ho una piccola attività di fotografo con partita iva, purtroppo non va benissimo e sto pensando di chiuderla. Secondo Lei se io chiudo la partita iva prima della scadenza del contratto da dipendente, prenderò la NASPI totale che mi spetta (in caso il contratto non venisse rinnovato)?
Grazie mille

Christian Citton ha detto...

Perchè no, scusi? Da come lo chiede pare quasi che lei pensi che avere la p. Iva sia un requisito necessario per avere la Naspi, ma tutt'al più è un limite, come può capire leggendo con attenzione l'articolo linkato nel secondo paragrafo "compatibilità dell'indennità di disoccupazione con lavoro autonomo".

Anonimo ha detto...

Avevo comunicato all'inps la ripresa del lavoro con un contratto a chiamata fino al 31 dicembre, poi me l'hanno prorogato fino a giugno ma ho dimenticato di comunicarlo. Avrò la naspi sospesa fino a giugno? Poi dal 1 febbraio mi è stata chiusa questa proroga ed ho firmato un contratto come dipendente a tempo determinato con la stessa azienda sempre fino a giugno, ma che non supera gli 8000 euro l'anno. Che succederà? grazie

Christian Citton ha detto...

E' obbligatorio comunicare all'INPS col modello Naspi.com, la dimenticanza non vale come eccezione. Alle sue domande trova precise risposte nell'articolo, tra l'altro siccome nel suo commento non riporta alcuni dati rilevanti non si può neanche darle una risposta.

Carlo ha detto...

Buonasera, percepisco la naspi la mia ex ditta mi ha contattato per assumermi per qualche mese, perdo la naspi oppure viene sospesa, mi puo assumere anche se nella stessa azienda vi sono operai che gli hanno ridotto le ore da 40 a 24 di lavoro adducendo che vi era poco lavoro, e firmando senza poter opporsi
grazie

Christian Citton ha detto...

Come scritto nell'articolo, se si viene riassunti dal precedente datore di lavoro la Naspi viene sospesa.

Unknown ha detto...

Salve
Lavoro da maggio 2017 in un'azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi quindi in scadenza tra poco chiedo se avrò diritto alla Naspi al termine del contratto anche nel caso mi forse rinnovato e io non accettassi?

Christian Citton ha detto...

In questo caso niente Naspi: l'indennità di disoccupazione viene concessa per "interruzione involontaria del rapporto di lavoro", dunque per licenziamento da parte del datore di lavoro, cessazione del contratto, chiusura dell'azienda ecc... Ammesso il caso di dimissioni per giusta causa, ma il lavoratore deve provare di fare causa al datore e se poi il Tribunale non gli dà ragione allora l'INPS richiede quanto dato come indennità di disoccupazione.
Le dimissioni volontarie e il rifiuto del rinnovo del contratto di lavoro sono una decisione volontaria del lavoratore, che pertanto non ha diritto alla Naspi.

gianni ha detto...

Salve, avevo due lavori a part time, ma sono stato licenziato da quello principale e ho fatto domanda di naspi che mi è stata regolarmente accettata da febbraio 2018 in quanto il lavoro part time rimasto è inferiore a 8.000 euro. Ora mi chiedono di lavorare due gg in più a partire da aprile 2018, cioè da 8 ore settimanali a 24 ore settimanali. Cosa devo fare in questo caso visto che il mio reddito supererà gli 8.000 di cui sopra e non avrò più diritto alla naspi? Perderò anche la naspi già percepita?

Christian Citton ha detto...

Quello che ha già preso non dovrà restituirlo: quando lo ha percepito ne aveva diritto, se poi la situazione cambia allo la Naspi decade ma non deve certo ridare indietro quanto preso.

Lizzye ha detto...

Buongiorno, prendo la Naspi è sto per essere assunta a tempo determinato di 3 mesi da un’azienda. Sono obbligata a dire che sto prendendo Naspi o posso tenermelo per me? Lo verranno mai a sapere? Grazie

Christian Citton ha detto...

Ma è una domanda seria?

Unknown ha detto...

Con un lavoro a tempo indeterminato di 8 ore settimanali si pio richiedere la naspi

Christian Citton ha detto...

Se si ha un lavoro a tempo indeterminato non si è disoccupati.

Ettore ha detto...

Salve, sono attualmente in Naspi, percepisco un contributo mensile di 850 euro e sto per iniziare un contratto a termine di due mesi con uno stipendio di 1700 euro/mese.
Dato che l'80% dello stipendio che andrò a percepire è superiore al contributo naspi che ricevo, cosa succede ? Mi verranno ridotte anche le mensilità naspi successive al termine del contratto oppure riprenderanno con lo stesso importo ?

Anonimo ha detto...

Buonasera,
sto percependo la Naspi da circa un anno, a luglio verrò assunta part time in sostituzione di maternità con un contratto credo superiore ai 6 mesi cosa succedera?

Christian Citton ha detto...

E' tutto spiegato dettagliatamente nell'articolo.

Anonimo ha detto...

Durante dissocupazione di puo svolgere attivita di volontariato in una societa sportiva?

Christian Citton ha detto...

Certo che sì, perché mai il volontariato dovrebbe avere una qualche influenza sull'indennità di disoccupazione?

Unknown ha detto...

Salve ,sto percependo la naspi ma mi hanno assunta per una settimana con contratto a chiamata senza indennità di disponibilità ..ho lavorato solo 4ore ovvero per 32 €come mai mi hanno scalato 250euro ovvero tutta la settimana del contratto?

Christian Citton ha detto...

Impossibile risponderLe, i motivi possono essere svariati. Si può ipotizzare che se il contratto era di una settimana, sia stata conteggiata tutta, ma solo l'INPS potrà dirle di preciso il perché.

Anonimo ha detto...

Buonasera dottor Citton,
complimenti per la sua competenza e chiarezza, mi rivolgo a lei perché gli uffici INPS e i patronati hanno dato risposte vaghe e diverse tra loro.
Ho sottoscritto un contratto di co.co.co. il 01/06 della durata di 2 mesi (fino a fine luglio). Purtroppo il contratto è stato sottoposto ad una clausola sospensiva e non mi hanno permesso di lavorare, per cui la retribuzione è stata di 0 € anche se avevano registrato il contratto inviando regolarmente l'Unilav. Poiché il datore ce lo aveva comunicato, a fine giugno ho fatto domanda di dis-coll dichiarando di essere impegnato in un'attività parasubordinata con reddito presunto di 0 €. Mi hanno accolto la domanda, ma ad altri miei colleghi l'hanno respinta poiché risultavano occupati. La domanda è: hanno commesso un errore con me e potrebbero richiedermi i soldi indietro? Oppure è corretto accettare la mia domanda poiché sono effettivamente occupato con contratto registrato ma con reddito 0? Spero che possa aiutarmi e darmi una risposta poiché mi ritrovo in un caso unico nella storia dell'INPS e del diritto del lavoro.
Aggiungo inoltre che il primo pagamento della dis-coll è stato predisposto ma con importo ridotto per il reddito derivante dal mio contratto, ora l'ho contestato richiedendo il ricalcolo poiché chiaramente, l'80% di 0 è 0, e non avrebbero dovuto ridurmi l'importo. E' corretto oppure hanno sbagliato tutto a monte accettando la mia domanda?
la ringrazio in anticipo per l'attenzione,
cordiali saluti
C.P.

Christian Citton ha detto...

Scusi, ma mancano diversi elementi dalla sua esposizione. Lei ha chiesto la Dis Coll per la cessazione di quale lavoro, quello il cui contratto è iniziato a giugno 2022 per terminare a fine luglio ma che è stato sospeso? O per un altro precedente? Perché non capisco come possa aver chiesto e ottenuto l'indennità per un contratto di lavoro ancora in corso, dichiarando di essere impiegato in un attività parasubordinata. Se lei invece ha chiesto la Dis Coll per un precedente lavoro, l'ha ottenuta con i parametri appunto del precedente lavoro rispetto a quello di giugno-luglio 2022 che è stato sospeso e non retribuito. Se così, l'INPS avrà ridotto l'importo dell'indennità considerando pagata la retribuzione del contratto sospeso e non retribuito, forse perché essendo stato comunque registrato a loro risulta pagato.

Anonimo ha detto...

Salve,
Prndo la naspi da uvhe mese ed ho un contratto a chiamata per il quale avevo previsto un reddito inferiore agli 8000€ ora mi chiedono di fare più ore ma così sforerò sicuramente gli 8000€...cosa succede a quel punto?

Christian Citton ha detto...

Deve leggere l'ultimo paragrafo dell'articolo per capire in quale situazione si trova in base al tipo di contratto di lavoro a chiamata.

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