Per violenza di genere si intende "ogni atto di violenza motivato in base al genere sessuale che causi alla donna un danno fisico o mentale o una sofferenza fisica o mentale".
In alternativa al congedo per violenza di genere, la donna lavoratrice può chiedere di passare dal lavoro full-time al part-time per un determinato periodo di tempo, al termine del quale potrà riprendere le normali mansioni e l'orario di lavoro precedente, avendo comunque la facoltà di richiedere in ogni momento di tornare a lavorare a tempo pieno.
Chi può chiedere il congedo per donne vittime di violenza di genere e come fare domanda
Possono accedere al congedo per donne vittime di violenza di genere le lavoratrici del settore privato e di quello pubblico, con contratto di lavoro dipendente o autonome con contratti di collaborazione, le lavoratrici parasubordinante con contratti di collaborazione a progetto, le lavoratrici domestiche, le lavoratrici del settore agricolo.La domanda di congedo per donne vittime di violenza di genere va fatta con un preavviso di almeno 7 giorni (salvo casi di impossibilità fisica), indicando nella domanda data di inizio e fine congedo ed allegando la documentazione consegnata dalle case rifugio o dai centri antiviolenza o dai servizi sociali del Comune di residenza: la documentazione deve comprovare l'inserimento della lavoratrice negli appositi percorsi di protezione riguardanti la violenza di genere.
La domanda di congedo per violenza di genere si può fare online dal sito dell'INPS, telefonando al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, tramite i patronati.
La certificazione relativa al percorso di protezione deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente territorialmente, con numero di protocollo della domanda e la dicitura "Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015".
Come funziona il congedo per donne vittime di violenza di genere e quanto si è pagate
Il periodo di congedo per violenza di genere vale per l'anzianità di servizio, la maturazione del trattamento di fine rapporto, delle ferie e della tredicesima. La normativa che regolamenta il congedo per vittime di violenza di genere prevede che la donna lavoratrice possa usufruirne anche su base oraria oppure giornaliera, distribuito in un periodo di tre anni.Qualora il contratto collettivo di riferimento non preveda regole specifiche, la vittima di violenza di genere può scegliere liberamente tra la fruizione su base oraria o giornaliera. Per quanto riguarda l'utilizzo del congedo ad ore, è possibile usufruirne in misura pari alla metà dell'orario di lavoro medio giornaliero del periodo di paga mensile o quadrisettimanale immediatamente antecedente a quello nel quale ha inizio il congedo.
Durante l'astensione dal lavoro la lavoratrice dipendente ha diritto a percepire l'intera retribuzione: nel settore privato viene anticipata dal datore di lavoro che poi viene rimborsato dall'INPS, oppure pagata direttamente dall'ente per lavoratrici stagionali, agricole a tempo determinato, dello spettacolo e addette ai servizi domestici e familiari.
Il congedo per violenza di genere non è retribuito per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, come previsto dal comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 80/2015.
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