3 gennaio 2023

Maternità Obbligatoria: Quando Chiederla, Durata e Stipendio

La maternità obbligatoria, o congedo obbligatorio di maternità, è il periodo di tempo durante il quale la gestante deve astenersi dal lavoro: ha una durata di cinque mesi, durante i quali si prende l'80% dello stipendio. Il congedo di maternità obbligatorio può essere preceduto dalla maternità anticipata per gravidanza a rischio per motivi di salute o per gravose condizioni di lavoro e seguito dal congedo parentale facoltativo (maternità facoltativa).

La durata della maternità obbligatoria è stabilità per legge: parte due mesi prima della data prevista del parto (si fa domanda prima del settimo mese) e prosegue per i tre mesi successivi al giorno del parto, oppure un mese prima del parto e poi per quattro mesi dopo. Dal 2020 si possono fare tutti i 5 mesi di maternità obbligatoria dopo il parto. Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento.

Domanda di maternità obbligatoria

La domanda di congedo obbligatorio si fa al datore di lavoro e all'INPS, e bisogna allegare in certificato medico che indichi la data presunta del parto e il mese di gravidanza.

La domanda di maternità obbligatoria va fatta entro il settimo mese di gravidanza e si può presentare unicamente per via telematica, si hanno a disposizione tre possibilità:
  • invio online sul sito dell'INPS (è necessario avere lo SPID per servizi online della Pubblica Amministrazione)
  • invio tramite i patronati i quali si occuperanno di inviare la domanda telematica
  • al telefono chiamando il numero gratuito 803 164 da fisso o il numero a pagamento 06 164 164 da rete mobile
È inoltre necessario comunicare all'INPS e al datore di lavoro la data di nascita del bimbo, entro 30 giorni dal parto, tramite un'autocertificazione.


Non serve più indicare se si vuole richiedere le detrazioni figli a carico e ricevere l'assegno di maternità INPS perché entrambi i sostegni per genitori sono stati assorbiti dal nuovo assegno unico figli a carico, che si domanda dopo il parto ma che decorre dal settimo mese di gravidanza (col primo pagamento sono pagati gli arretrati).

Durata della maternità obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatorio dura 5 mesi, due prima e tre dopo la data presunta del parto, ma può anche partire un mese precedente la data presunta del parto e proseguire nei quattro mesi successivi. Dal 1 gennaio 2020 c'è la possibilità di fare i 5 mesi di congedo di maternità tutti dopo il parto: la circolare INPS n° 148 del 12 dicembre 2019 recepisce questa novità, introdotta con la Legge di Bilancio.

Per usufruire della flessibilità della maternità obbligatoria la lavoratrice deve rivolgersi ad un ginecologo del SSN e al medico aziendale (qualora previsto per legge) i quali devono certificare che tale scelta non pregiudica la salute della madre e del nascituro. Nel caso in cui nell'azienda non sia prevista la figura del medico aziendale, la gestante dovrà rivolgersi al datore di lavoro per il rilascio della certificazione.

Durata maternità obbligatoria con parto prematuro: in questo caso l'originale data presunta per il parto resta quella valida ai fini dei vari calcoli per il congedo di maternità obbligatoria.

Durata maternità obbligatoria e parto gemellare: non cambia la durata del congedo di maternità né altra condizione, invece per la maternità facoltativa (congedo parentale) si calcolano i mesi per ogni nato o adottato o affidato.

Stipendio durante il congedo di maternità

Quanto si prende di stipendio in maternità obbligatoria è stabilito per legge e i datori di lavoro non hanno possibilità di fare diversamente: alle lavoratrici dipendenti e parasubordinate spetta l'80% dell'ultima busta paga.

Lle libere professioniste hanno diritto ad un'indennità di maternità pari ai 5/12 dell'80% del reddito dichiarato nel secondo anno precedente la data del parto.

Le lavoratrici autonome in congedo di maternità possono continuare a fatturare: questa è una delle novità del Jobs Act del lavoro autonomo.

Maternità obbligatoria INPS e interruzione di gravidanza

Nel caso in cui malauguratamente si verificasse un'interruzione di gravidanza passati 180 giorni dalla gestazione, la legge italiana considera questi 6 mesi come un vero e proprio parto: spettano quindi 5 mesi di astensione dal lavoro per il congedo di maternità, ma la lavoratrice può in ogni momento riprendere l'attività lavorativa.

Congedo obbligatorio di maternità per adozione o affidamento

Si ha diritto alla maternità obbligatoria anche in caso di adozione o affidamento di minore per cinque mesi dopo l'effettivo ingresso nel nucleo familiare, o dall'ingresso in Italia si tratta di adozione/affidamento internazionale.

Sempre nel caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il congedo di maternità può essere fruito prima dell'ingresso in Italia del minore, anche parzialmente e comunque nei limiti dei 5 mesi totali; l'INPS ha specificato inoltre che "i periodi di permanenza all'estero, seguiti da un provvedimento di adozione o affidamento validi in Italia, possono essere indennizzati a titolo di congedo di maternità. Per i periodi di permanenza all'estero è previsto anche un congedo non retribuito, né indennizzato (art. 26, comma 4, T.U. maternità/paternità)".

In caso di affidamento non preadottivo spettano tre mesi di congedo di maternità, da usufruire entro cinque mesi dalla data di affidamento del minore.

Chi ha diritto al congedo di maternità obbligatoria

Ad esclusione dei casi particolari, la maternità obbligatoria spetta:
  1. alle lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS che hanno un rapporto di lavoro alla data di inizio del congedo
  2. alle disoccupate, alle lavoratrici in mobilità o in cassa integrazione, se si è sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione (più sotto altri dettagli)
  3. congedo obbligatorio di maternitàalle lavoratrici agricole assunte sia a tempo determinato che indeterminato che hanno svolto almeno 51 giorni di lavoro agricolo
  4. a colf e badanti che hanno 26 settimane di contributi versati nell'anno precedente l'inizio della maternità obbligatoria oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti il congedo
  5. alle lavoratrici a domicilio
  6. alle lavoratrici impegnate in attività di pubblica utilità o socialmente utili
  7. alle collaboratrici a progetto (Co.Co.Pro.)
  8. alle libere professioniste iscritte alla gestione separata INPS che devono astenersi dal lavoro
  9. alle libere professioniste iscritte alle casse professionali e alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti): in questo caso non c'è obbligo di astenersi dal lavoro

Congedo maternità e disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, senza lavoro

Come si evince dal punto 2, si può prendere la maternità obbligatoria se si prende l'indennità di disoccupazione, di mobilità o la cassa integrazione: il congedo deve essere iniziare entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro effettivo e si prende l'80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l'inizio della sospensione o della disoccupazione. Durante il congedo di maternità è sospesa l'indennità di disoccupazione, che riprende quando finisce la materrnità.

Nel conto dei 60 giorni non si considerano: assenze dovute a malattia o a infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti competenti, periodi di congedo parentale e di congedo per malattia del bambino dei quali la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito a una precedente maternità, periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento.

Se sono passati più di 60 giorni dalla cessazione o sospensione del lavoro si può avere il congedo di maternità solo se la lavoratrice prende anche la Naspi, che viene sospesa per riprendere al termine del congedo.

Se si è senza lavoro e non si prende l'indennità di disoccupazione perché negli ultimi due anni si hanno fatto lavori da dipendente che non ne danno diritto, si può avere la maternità obbligatoria se non sono passati più 180 giorni tra la fine dell'ultimo lavoro e l'inizio del congedo di maternità e se sono state versate almeno 26 settimane di contributi INPS nei 24 mesi precedenti l'inizio del congedo. Si prende l'80% della retribuzione percepita in precedenza.

Congedo di maternità e contributi disoccupazione

I contributi figurativi maturati con la maternità obbligatoria sono validi per l'indennità di disoccupazione; inoltre il periodo in cui si usufruisce del congedo ha effetti anche sul periodo nel quale si calcola il numero minimo di giornate necessarie per l'indennità di disoccupazione. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle due guide:
  1. Indennità di Disoccupazione Naspi: Come Fare Domanda, Calcolo e Requisiti
  2. Requisiti Naspi con Cassa Integrazione, Malattia, Maternità Congedi e Lavoro all'Estero
Con la Legge di Stabilità 2016 il congedo di maternità è diventato valido ai fini del premio di produttività.
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