22 febbraio 2023

Cessione del Quinto e Cambio Lavoro, Dimissioni o Licenziamento

Tra le tipologie di finanziamento per credito al consumo la cessione del quinto dello stipendio è certamente la più diffusa. La cessione del quinto consiste in un prestito personale a tasso fisso in cui il datore di lavoro versa direttamente un quinto dello stipendio del dipendente all'ente che ha concesso il prestito.

Si tratta, quindi, del 20% del totale dello stipendio mensile percepito dal lavoratore: da ciò è facile dedurre che la cessione del quinto è un prestito lavoratori dipendenti con busta paga, anche per i pensionati che hanno un’entrata fissa data dalla pensione, e non disponibile per liberi professionisti.

La durata di un prestito cessione del quinto non può essere inferiore a 36 mesi e non può superare i 10 anni. Ma cosa succede quando si cambia lavoro e si ha una cessione del quinto dello stipendio in corso? E in caso di dimissioni? Vediamo nel dettaglio come comportarsi in queste situazioni.


Come funziona la cessione del quinto

La cessione del quinto è un tipo di finanziamento che è stato introdotto nel secondo dopoguerra e rientra nella categoria dei prestiti personali: essendo collegato a doppio filo con lo stipendio di chi lo contrae, l'importo della rata viene detratto direttamente dalla busta paga e il datore di lavoro deve accettare la richiesta di cessione del quinto da parte del dipendente.

La cessione del quinto è un forma di prestito garantito poiché prevede l'obbligo per il lavoratore dipendente di sottoscrivere una polizza rischio impiego, mentre un pensionato dovrà sottoscrivere una polizza vita.

In caso di dimissioni o licenziamento il datore di lavoro sarà tenuto a pagare gli importi delle rate restanti con il trattamento di fine rapporto, ma cosa succede quando il lavoratore cambia lavoro? Vediamo come si comportano le aziende e le banche in questi casi e il ruolo delle assicurazioni.

Cambio lavoro e gestione della cessione del quinto

Nel caso in cui il dipendente cambi lavoro passando da un'azienda ad un'altra dovrà comunicare alla banca o all'istituto di credito con cui è stato sottoscritto il prestito che è avvenuto un cambio di datore di lavoro, di conseguenza la stessa banca o l'istituto di credito notificherà al nuovo datore di lavoro l'esistenza del prestito.

Invece nel caso in cui un dipendente venga licenziato e assunto da un'altra azienda, con l'interruzione del rapporto lavorativo decade anche l'obbligo del datore di lavoro di versare automaticamente un quinto della busta paga del dipendente, ma dovrà trasmettere alla banca il TFR che è stato accumulato dal lavoratore fino all'estinzione del prestito.

Se il lavoratore viene poi assunto da un'altra azienda e il finanziamento non è stato ancora estinto, la banca dovrà notificare al nuovo datore l'esistenza del prestito che andrà riformulato sulla base del debito residuo.

Infine, in caso di dimissioni il lavoratore che ha un nuovo impiego dovrà informare la banca che notificherà al nuovo datore di lavoro l'esistenza del prestito, oppure il rimborso avverrà con il TFR come nel caso del licenziamento.

La compagnia di assicurazione è tenuta in questi casi a coprire le rate del prestito in caso in cui si verifichino una le circostanze coperte dalla polizza. In caso di licenziamento per giusta causa la compagnia assicuratrice può rifiutarsi di pagare il debito alla banca, ma naturalmente la compagnia di assicurazione ha diritto di rivalsa sul debitore, cioè il lavoratore che ha contratto il prestito.
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