26 settembre 2023

Tassazione dei Lavoratori Frontalieri Italia-Svizzera: le Regole dal 2024

Ufficialmente recepito il nuovo Accordo sui frontalieri tra Italia e la Svizzera, sottoscritto il 23 dicembre 2020 e il cui processo di recepimento è stato completato il 17 luglio 2023. L'articolo 8 di questo accordo stabilisce che le nuove disposizioni sulla tassazione dei lavoratori frontalieri saranno applicate a partire dal 1 gennaio 2024. Dunque ci sono importanti novità che chiunque voglia lavorare in Svizzera deve conoscere.

Durante tutto il 2023 rimarranno in vigore le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri previste dagli accordi sulle doppie imposizioni sottoscritti tra Italia e Svizzera nel 1974, che stabilivano che il reddito dei lavoratori frontalieri con residenza in Italia, situati entro 20 chilometri dal confine, è tassato esclusivamente in Svizzera. Al di fuori di questa fascia, i frontalieri erano soggetti a una tassazione concorrente sul reddito, con una franchigia di 7.500 euro.

Nel nuovo accordo sui frontalieri Italia - Svizzera è anche riconosciuto un credito d'imposta ai lavoratori, equivalente alle tasse pagate in Svizzera, e viene eliminata la doppia imposizione.


Questo accordo Italia - Svizzera sulla tassazione dei lavoratori si applica solo ai lavoratori frontalieri assunti dopo il 17 luglio 2023, per i lavoratori frontalieri che hanno svolto attività lavorative in Svizzera dal 31 dicembre 2018 al 17 luglio 2023 è previsto un regime transitorio.

Definizione di lavoratore frontaliere con il nuovo accordo Italia-Svizzera

L'accordo appena sottoscritto tra Italia e Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri offre anche una definizione ufficiale del lavoratore frontaliere, che è molto più specifica rispetto a quella in vigore precedentemente.

L'articolo 2, lettera b), definisce il lavoratore frontaliere come qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente (Italia o Svizzera) che ha la sua residenza fiscale in un comune situato a venti chilometri o meno dal confine con l'altro Stato contraente. Pertanto, le aree di frontiera comprese in questa definizione sono situate, per l'Italia, in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera nel Cantoni dei Grigioni, il Ticino e il Vallese.

Il lavoratore frontaliere svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e, in linea di principio, torna quotidianamente al suo domicilio principale di residenza. Questa definizione si applica a tutti i lavoratori frontalieri, sia quelli attualmente impiegati che quelli che lo diventeranno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo Italia-Svizzera sui frontalieri stabilisce inoltre alcune indicazioni riguardo al ritorno al il domicilio del frontaliere: lo status di lavoratore frontaliere non viene meno nel caso in cui il soggetto non dovesse rientrare al proprio domicilio, per motivi professionali, per un periodo massimo di 45 giorni in un anno civile, ferie e giorni di malattia esclusi.

Nuovo Accordo fiscale Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri: come funziona la tassazione e regime transitorio

Nel precedente segmento dell'articolo ho illustrato le disposizioni generali dell'Accordo fiscale Italia-Svizzera riguardanti i lavoratori frontalieri, ora esplorerò più approfonditamente le novità relative alla tassazione, i limiti di reddito, le aliquote fiscali, il campo di applicazione e i periodi di validità di questo nuovo accordo, le cui nuove disposizioni saranno applicate dal 1 gennaio 2024 ai "nuovi frontalieri" assunti dopo il 17 luglio 2023.

Tassazione Concorrente e Ritenute alla Fonte per i lavoratori frontalieri

Secondo l'articolo 3, paragrafo 1, del nuovo accordo Italia - Svizzera, l'imposizione dei lavoratori frontalieri seguirà il criterio della tassazione concorrente. Ciò significa che il reddito dei lavoratori sarà tassato sia nello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa che in quello in cui hanno la residenza, ovviamente in maniera diversa.

È importante notare che l'accordo al paragrafo 2 dell'articolo 3 specifica che il carico fiscale complessivo non deve essere inferiore a quello che verrebbe applicato in base all'accordo del 1974.

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La tassazione al reddito da lavoro del frontaliere nel paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa sarà una ritenuta alla fonte che copre fino all'80% dell'importo dovuto in base alle norme sul reddito delle persone fisiche, inclusi eventuali tributi locali. Nel paese di residenza fiscale del lavoratore il reddito sarà tassato per il rimanente importo, ma senza la doppia imposizione legale, come già previsto dalle convenzioni tra Italia e Svizzera.

Con l'eliminazione della doppia imposizione per i lavoratori frontalieri si prevede che nel paese in cui viene generato il reddito, si applichi il metodo di esenzione con riserva della progressività: ciò significa che un lavoratore frontaliere vedrà il proprio carico fiscale nel paese in cui lavora ridotto del 20% (pari all'80% delle aliquote).

Nel paese di residenza fiscale la doppia imposizione viene eliminata attraverso il meccanismo del credito per imposte estere, quindi per il lavoratore italiano in Svizzera le imposte pagate oltre confine valgono come credito definitivo.

Nuovi limiti di reddito per la tassazione dei frontalieri e altre novità

Per i lavoratori che entrano nel mercato del lavoro come frontalieri dopo il 17 luglio 2023 sono previste alcune modifiche significative rispetto alla precedente convenzione:
  • il limite di reddito per il quale il reddito da lavoro dipendente nell'area di frontiera è soggetto a tassazione è stato aumentato da 7.500 a 10.000 euro
  • i contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri diventano deducibili
  • per gli assegni familiari è prevista l'esenzione Irpef

Il regime transitorio nel nuovo accordo Italia - Svizzera sui lavoratori frontalieri

L'articolo 9 dell'accordo stabilisce l'applicazione di un regime transitorio ai redditi da lavoro dei lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'accordo o tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera. In questo caso, i redditi sono imponibili solo in Svizzera.

In altre parole l'accordo Italia - Svizzera distingue tra vecchi e nuovi frontalieri: i lavoratori che hanno svolto un'attività di lavoro dipendente oltre confine tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 possono applicare il regime transitorio, che tassa i redditi solo in Svizzera.

Il nuovo accordo si applica solo ai lavoratori che diventano frontalieri dopo il 17 luglio 2023.

Lo smart working nel nuovo accordo Italia - Svizzera sulla tassazione dei lavoratori frontalieri

L'accordo prevede anche regolamentazioni per lo smart working dei frontalieri, ma attualmente non sono previste nuove clausole per la protezione dello smart working per i frontalieri, che devono seguire le disposizioni ordinarie.

Infatti Italia e Svizzera devono stipulare un nuovo accordo che potrebbe replicare le condizioni temporanee e consentire ai lavoratori frontalieri di mantenere i benefici anche se svolgono il 40% del lavoro in smart working.
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