17 febbraio 2022

Contratto a Tutele Crescenti: Indennizzo per Licenziamento e Reintegro

Il contratto a tutele crescenti è il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, introdotto col Jobs Act del 2015, col quale la disciplina sui licenziamenti è stata completamente riformata. In questa guida tutte le indicazioni su come funzionano indennizzi e reintegri per licenziamento economico, disciplinare e illegittimo (in sostanza se c'è e come si calcola la buonuscita per licenziamento da tempo indeterminato) e reintegro del lavoratore.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2015 è a tutele crescenti perché il lavoratore licenziato non può essere reintegrato per sentenza del giudice del lavoro, tranne per i previsti casi di licenziamento illegittimo, ma ha diritto a un indennizzo che aumenta in base alla sua anzianità di servizio. L'indennizzo non è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Il contratto di lavoro a tutele crescenti si applica ai nuovi assunti dal 7 marzo 2015 in poi, data di entrata in vigore del Jobs Act. I precedenti contratti stipulati prima della sua introduzione restano attivi con le stesse regole su licenziamenti e reintegri fino alla loro naturale scadenza.

Contratto di lavoro a tutele crescenti: licenziamento e indennizzo

Il punto centrale del Jobs Act è proprio questo, visto che ha modificato il regime dei licenziamenti, dei reintegri e degli indennizzi, cambiando l'impianto dell'Art.18 già toccato dalla Riforma Fornero, solo per le aziende con più di 15 dipendenti ovviamente.


Come detto le tutele crescenti fanno sì che il lavoratore licenziato per cause economiche, cioè giustificato motivo oggettivo come ad esempio riorganizzazione aziendale o crisi, non possa più sperare nel reintegro da parte del Tribunale del Lavoro ma avrà diritto ad un indennizzo da due mensilità per ogni anno di lavoro nell'azienda, minimo 6 e massimo 36 mensilità (novità Decreto Dignità: la norma originaria del Jobs Act diceva 4 e 24 mesi).

Il datore di lavoro ha però la possibilità della conciliazione veloce standard in caso di licenziamento economico, potendo offrire una mensilità per ogni anno di anzianità, ma minimo 3 e massimo 27 (novità Decreto Dignità: la norma originaria del Jobs Act diceva 2 e 18).


Licenziamento illegittimo e reintegro del lavoratore

licenziamento e indennizzo con contratto di lavoro a tutele crescenti Il reintegro del lavoratore è previsto solo per i licenziamenti nulli, discriminatori o disciplinari ingiustificati, per i quali il reintegro del lavoratore ci potrà essere solo se viene provata l'insussistenza del fatto materiale.

In questi casi il giudice può imporre il reintegro sul posto di lavoro, più un'indennità a titolo di risarcimento, e l'azienda non potrà usufruire del cosiddetto opting out, cioè non potrà pagare una sorta di indennizzo per non ridare il posto al lavoratore.

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: applicazione

Per le piccole aziende con meno di 15 dipendenti, per le quali l'Articolo 18 non si è mai applicato, il Jobs Act ed i suoi decreti attuativi non hanno cambiato niente: continuerà a valere l’indennizzo attuale, variabile tra i 2,5 e i 6 mesi di retribuzione.

Jobs Act e Decreto Dignità non hanno introdotto differenze in questo regime dei risarcimenti per le aziende con più di 200 dipendenti.

Le nuove regole del Jobs Act su licenziamenti, indennizzi e reintegri si applicano per i contratti di lavoro firmati dal 7 marzo 2015 e valgono anche nei casi di licenziamenti collettivi.

Non si può licenziare il lavoratore per scarso rendimento economico.
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