13 gennaio 2023

Requisiti Naspi: Calcolo dei Contributi Necessari

I giorni di cassa integrazione, malattia, congedo di maternità e lavoro all'estero influiscono sul calcolo dei contributi per la Naspi, ovvero dei requisiti per l'indennità di disoccupazione: per le 13 settimane di contributi Naspi nei 4 anni precedenti la domanda di di disoccupazione non si contano i giorni di infortunio sul lavoro, malattia, cassa integrazione straordinaria e in deroga, aspettativa sindacale (circolare Inps 142/2015), i periodi di sospensione dal lavoro per congedi e assenze.

Questi sono periodi ininfluenti per il calcolo dei 4 anni in cui trovare le 13 settimane di contributi per la Naspi, di conseguenza il disoccupato può beneficiare di un'estensione del quadriennio di riferimento. Stesso discorso per i periodi di lavoro all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia in materia di sicurezza sociale: non vengono considerati.

Questo meccanismo di neutralizzazione interviene solo in parte sul requisito per la Naspi di 30 giorni di contributi nei 12 mesi precedenti la disoccupazione, che non è più necessario per gli eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2022.

Da evidenziare che per la Naspi non serve il requisito di anzianità assicurativa (contributi per la pensione) come avveniva per l'indennità di disoccupazione Aspi, per la quale bisognava essere iscritti all'Inps da almeno 24 mesi.


Calcolo dei contributi necessari per la Naspi

Il requisito di contributi per l'indennità di disoccupazione va ricercato in un periodo abbastanza lungo, precedente alla perdita del lavoro, periodo come detto può essere "allungato" perché non si considerando i giorni di malattia, cassa integrazione, maternità, lavoro all'estero.

Per avere la Naspi servono almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la fine del lavoro: sono conteggiate tutte le settimane retribuite, ma deve essere stata erogata o dovuta una retribuzione non al di sotto dei minimali settimanali. Il minimale non si applica ai lavoratori domestici, agli agricoltori e agli apprendisti.

Non conteggiando i periodi suddetti si rende più agevole la fruizione dell'indennità di disoccupazione perché viene ampliato, in tali situazioni, sia il quadriennio entro cui ricercare la presenza delle 13 settimane di contribuzione utile alla Naspi, sia il periodo di 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in cui devono collocarsi le 30 giornate di effettiva attività lavorativa.


Un esempio di calcolo delle 13 settimane di contributi per la Naspi:
  • se si ha perso il lavoro il 15 maggio 2021, normalmente si dovrebbe andare indietro fino al 15 maggio 2017 per il calcolo delle 13 settimane di contributi
  • se però ci fosse una cig a zero ore dal 31 maggio 2017 al 1 dicembre 2014 (totale 30 mesi) ed una malattia non integrata dal 20 ottobre al 25 novembre 2014, le 13 settimane di contribuzione andrebbero cercate nel periodo dal 15 maggio 2021 all'8 ottobre 2014 (il quadriennio si allunga della somma di cassa integrazione + malattia)
L'Inps precisa inoltre che, oltre ai contributi effettivi versati durante il rapporto di lavoro dipendente, per il calcolo dell'indennità di disoccupazione Naspi sono validi i contributi figurativi derivanti dai periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli (massimo 8 anni di età) a condizione che complessivamente non siano stati superati i cinque giorni nel corso dell'anno, maternità obbligatoria e congedo parentale, periodi di lavoro all'estero nei paesi UE o convenzionati.
requisiti indennità di disoccupazione
Periodi di contributi figurativi validi per l'indennità
di disoccupazione

Requisiti indennità di disoccupazione: calcolo dei giorni per la Naspi

Con la Legge di Stabilità 2022 è stato eliminato il requisito di 30 giorni di contributi nei 12 mesi che precedono la disoccupazione se la perdita del lavoro avviene dopo il 1 gennaio 2022, ma resta valido per le richieste di Naspi relative a eventi di disoccupazione avvenuti fino al 31 dicembre 2021.

Se viene rispettato il requisito delle 13 settimane di contributi versati nell'ultimo quadriennio, l'indennità di disoccupazione si può richiedere se nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione (ovvero la fine del contratto di lavoro) si è prestata attività lavorativa per almeno 30 giorni di lavoro effettivo* quindi non vanno contate le assenze dal posto di lavoro per usufruire dei benefici di legge: le ferie e festività, i vari permessi e congedi, la malattia...

*Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, date le particolarità di tale settore, secondo quanto spiegato dall'Inps il requisito è "attività lavorativa per 5 settimane con un minimo di ore lavorate per ciascuna settimana pari a 24 ore (24 X 5 cioè minimo di ore per la copertura di una settimana = 120 ore)".

IMPORTANTE - Va però specificato che i periodi di assenza dal lavoro per congedo di maternità obbligatoria (se all'inizio dell'astensione era già versata o dovuta contribuzione) ed i periodi di congedo parentale (se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro), determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi stessi - del periodo di 12 mesi nel quale si devono avere le 30 giornate di lavoro effettive, se tali periodo si sono verificati o sono in corso nei 12 mesi precedenti la data di inizio del periodo di disoccupazione (cessazione del contratto di lavoro).

L'ampliamento del periodo di osservazione - ribadiamo: dei 12 mesi in cui cercare i 30 giorni di lavoro effettivo e dei 48 mesi in cui cercare le 13 settimane di contributi - avviene per malattia e infortunio sul lavoro nel caso vi sia ma anche non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro: il messaggio INPS 2875-2017 ha infatti esteso il meccanismo di neutralizzazione a tutti i periodi di malattia, che dunque sono da considerarsi neutri e di fatto allungano il periodo di osservazione.
51 commenti:
Anonimo ha detto...

Se io mi licenzio per motivi personali(figli piccoli)mi tocca la disoccupazione?

Christian Citton ha detto...

"per motivi personali" e "per figli piccoli" non vogliono dire niente: di base la Naspi è concessa solo per perdite di lavoro non volontarie (licenziamento, fine contratto, chiusura azienda ecc...), ma ci sono casi particolari che ammettono il diritto all'indennità in caso di dimissioni volontarie per giusta causa oppure se si è ancora nel periodo del congedo di maternità. Legga la guida indicata su nell'articolo che può raggiungere dal link in rosso "calcolo dell'indennità di disoccupazione Naspi" per tutti i dettagli.

Maximilian 1. ha detto...

Gradirei sapere se al Termine della fruizione della mia Naspi(totale 718 giorni di durata)è possibile avere un proseguimento o estensione della Naspi stessa.Bisogna nuovamente lavorare in tal periodo?Altro Quesito:In caso di malattia spetta qualche Indennità al disoccupato o in Naspi?Grazie.Massimiliano.

Christian Citton ha detto...

Beh, alla prima domanda la risposta è ovviamente no, ovvio che si deve lavorare in seguito per poterla domandare di nuovo. Provi comunque a vedere se potrà chiedere l'indennità di disoccupazione Asdi. Per la seconda domanda, non capiamo cosa chiede: se intende dire che mentre prende la Naspi si ammala le spetta qualcosa (come la malattia quando si lavora), la risposta è no.

Unknown ha detto...

Buonasera, i requisiti necessari per avere diritto alla naspi mi sono chiari, non ho capito però una cosa sul calcolo della durata: se io nei 4 anni precedenti l'inizio della naspi ho 2 anni di cigs per il conteggio andranno indietro di altri 2 anni oppure faranno i conteggi sui 2 anni di lavoro effettivo? Grazie

Christian Citton ha detto...

Si va indietro di ulteriori 2 anni: nell'articolo c'è un esempio con date precise per chiarire meglio.

Unknown ha detto...

Buongiorno, Io ho lavorato sempre nei ultimi 16 anni. Ho dovuto dare le dimissioni in seguito alla nascita di mio figlio. Sono stata in maternità obligatoria 14 mesi( per lavoro ad alto rischio) e 4 mesi in maternità facoltativa. In totale 18 mesi. Ho dirito alla NASPI? Specifico che ho dato le dimissioni 30/09, il mio figlio ha compiuto un anno 25/10. Grazie per la risposta

Penny965 ha detto...

buongiorno,
come mai la circolare ministeriale del jobacts include nel computo dei 30 giorni di lavoro effettivi (oltre alle settimane negli ultimi 4anni) necessari per la Naspi anche i giorni di ferie, ma sembra che l'INPSnon lo riconosca ed emettedue circolaripraticamente contrastanti?
Le feriein busta paga contano per il computo dei 30 giorni come dice il governo oppure no?
E? motvo di rigetto della domanda Naspi, ma siccome ogni sede Inps fa come gli pare, vorrei sapere come stanno le cose. Anche il patronatobrancola nel buio.

Christian Citton ha detto...

E' una situazione che ha creato fin da subito, nel 2015, problemi di interpretazione che poi la pratica ha risolto, purtroppo per lei negativamente. Per la verità, dal punto di vista normativo non mi pare sia mai giunto un chiarimento definitivo.
Come detto nel nostro articolo, i giorni di ferie non vengono considerate dall' INPS nel calcolo dei 30 giorni di lavoro effettivo, perchè nella circolare 94/2015 è riportato che
-il lavoro effettivo corrisponde alle giornate indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S” (quindi escludendo, malattia, infortunio, ferie, permessi, festività, ecc).
-le giornate di malattia, infortunio e assenze per permessi e congedi “determinano un ampliamento – pari alla durata degli eventi medesimi – del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate”.
Questo è come opera l'INPS, l'incongruenza è che nella circolare 197/2015 poi l'INPS riporta pari pari quanto il Ministero ha comunicato col Jobs Act, ovvero che "per giornate di “effettivo lavoro” devono intendersi le giornate di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità (circolare n. 24/2015)".
Sinceramente pare un muro su cui sbattere, non saprei che dire per risolvere la questione.

marciodentro ha detto...

Salve, vorrei sapere se dopo un anno di aspettativa non retribuita, al rientro fossi licenziato potrei accedere alla naspi. Grazie in anticipo.

Christian Citton ha detto...

Se venisse licenziato subito, no: il motivo è che nei 12 mesi antecedenti l'inizio della disoccupazione, cioè al termine del contratto di lavoro o al licenziamento, è richiesto il requisito di almeno 30 giorni di lavoro effettivo con i contributi e la paga. Essendo lei stato in aspettativa non retribuita per un anno le occorrerebbe lavorare almeno 30 giorni.

Unknown ha detto...

Buonasera, ho lavorato per un anno ma il lavoro effettivo è solo di 28 giorni perchè poi ho scoperto di avere un cancro e tra il periodo delle chemio e l'intervento non sono più rientrata fino al licenziamento.
Ho letto che non ho diritto alla naspi perchè escludono la malattia dal lavoro effittivo. Ma nel caso di gravi malattie e cure salvavita non ci sono eccezioni?
Grazie

Christian Citton ha detto...

Purtroppo non ci risulta che, per quel che riguarda contributi figurativi - malattia - Naspi, ci siano in questi casi delle eccezioni.

Anonimo ha detto...

La mia azienda, ci vuole mettere in cassa integrazione per 13 settimane a rotazione(una settimana 3o4 operai, una settimana altri e così via) poi altre 13 settimane con lo stesso criterio se non cambia la situazione, per poi arrivare a ridurre il personale se non entra del lavoro.
Abbiamo comunque diritto alla naspi?

Anonimo ha detto...

L azienda da dove lavoro ci ha sempre dato i buoni pasto, all'improvviso ce li hanno tolti (potevano farlo?) Ora hanno deciso di pagarci lo straordinario completamente con i buoni pasto... è legale come cosa?

Christian Citton ha detto...

Ma assolutamente no! I buoni-pasto sono solo sostituti del servizio mensa, mica possono essere usati per pagare stipendio o straordinari. Contributi previdenziali, assicurazione Inail ecc... dove sono? Del tutto illegale.

Christian Citton ha detto...

In che senso scusi? Finchè siete in cassa integrazione non potete richiedere la Naspi, se venite licenziati vale quanto scritto nell'articolo.

Unknown ha detto...

Salve..se mi dimetto volontariamente dopo 2 anni per passare ad un nuovo impiego e nel caso il nuovo lavoro finisse la naspi calcolerá anche i precedenti 2 anni?Grazie

Christian Citton ha detto...

Certamente.

michele ha detto...

Salve, io nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione ho solo lavorato all'estero (più di 30 giornate effettive); ho diritto alla Naspi rispetto a questo requisito? Un grazie, Michele.

Christian Citton ha detto...

Detta così è impossibile risponderle.
Nell'articolo è spiegato come considerare il lavoro all'estero e come conteggiare i contributi, verifichi se rientra nella situazione descritta. Si ricordi che la Naspi va richiesta entro 68 giorni dalla perdita del lavoro.

Anna ha detto...

Salve, se dopo un periodo di aspettativa non retribuito di 12 mesi(per motivi personali) mi licenzio, trovo un altro lavoro (per almeno 30 giorni) avrei diritto alla disoccupazione...La mia domanda è: il periodo di aspettativa (in cui ho ricevuto buste paga con importo 0) incide in qualche modo sull'importo dell'indennità di disoccupazione?
Grazie!

Christian Citton ha detto...

Si allunga il periodo di riferimento come indicato nell'articolo.

Anonimo ha detto...

Salve! Le 30 giornate di lavoro effettivo si intendono 30 giornate consecutive? E per i lavoratori che, come me, operano in aziende che adottano la “settimana corta” (lun-ven) cambia qualcosa?

Anonimo ha detto...

In caso di mancata proroga del contratto per lavoratori di cooperativa, la naspi è comunque fruibile?

Christian Citton ha detto...

1) Devono essere 30 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto di lavoro o del licenziamento
2) Come per tutti i lavoratori, per i lavoratori soci di cooperative l'indennità di disoccupazione è la Naspi in caso di contratto di lavoro subordinato, è la DisColl in caso di contratto di collaborazione.

Silvia ha detto...

Buonasera, volevo sapere un'informazione, sono in aspettativa da gennaio fino a fine giugno per malattia di mio figlio. Lavoravo a tempo indeterminato dal 2004 nella stessa societa'. Purtroppo sono impossibilitata a rientrare ma al caf mi hanno detto che per avere diritto alla naspi devo rientrare per 30 giorni. Il mio dubbio e'che se ho lavorato fino a dicembre non sono gia'state effettuate le 30 giornate lavorative? Grazie mille!

Christian Citton ha detto...

Sì infatti, al Caf devono averle dato una risposta errata. Nel nostro articolo è anche detto che sono validi i contributi figurativi erogati durante l'aspettativa per malattia del figlio (se non ha più di 8 anni).

Delfi ha detto...

Buongiorno,vorrei dimettermi entro il compimento dell'anno di mio figlio 19/02/2019,ma non so se avrò il requisito delle 30 giornate.ho fatto ferie metà giugno e metà luglio 2017,sono entrata in anticipata il 4 agosto 2017,in maternità obbligatoria dal 6 gennaio 2018 e terminerà il 3 giugno 2018.Se io facessi i 3 mesi di ferie residue fino a fine agosto,congedo parentale fino al 31 gennaio 2019 per poi dimettermi,in che modo verrebbero ricercate le 30 giornate di lavoro effettivo?la ringrazio

Christian Citton ha detto...

Il periodo in cui cercare i 30 giorni di lavoro effettivo verrebbe esteso all'indietro per un numero di giorni pari a quelli delle ferie e dei congedi vari, come spiegato nell'articolo.

anto. ha detto...

Salve sono una supplente breve, nei 30 giorni effettivi sono calcolati i sabati e le domeniche? (facciamo la settimana corta) e le festività per esempio quelle natalizie? grazie!

Christian Citton ha detto...

Salve.
Nei 30 giorni effettivi sono considerati tutti i giorni di lavoro con contributi versati, a prescindere da sabati o domeniche o festivi. Le festività se non si lavora e dunque non ci sono contributi effettivi non sono conteggiate.

Anonimo ha detto...

Salve, fra poco sarà il mio 180 giorno di malattia (dal primo gennaio ad oggi) e non so se potrò tornare a lavoro prima di quel giorno. Se non volessi mettermi in aspettativa retribuita e mi licenziano, avrò diritto alla naspi? Ho un ccnl turismo - pubblici esercizi e lavoro da 3 anni con la stessa azienda. Premetto che, leggendo i requisiti per l'accesso alla naspi, nel mio caso, sono presenti tutti, in quanto in questi anni sono andato in malattia solo 3 mesi l'anno scorso, e quest'anno da gennaio. Inoltre, eventualmente, dal 181 giorno devo continuare a mandare il certificato medico all'azienda? Grazie

Christian Citton ha detto...

Come spiegato nell'articolo, i periodi di malattia non vengono considerati e dunque spostano indietro il limite temporale entro il quale devono essere trovati i requisiti contributivi minimi richiesti (in altre parole, allargano l'intervallo di tempo entro cui cercarli). Se lei ha i requisiti minimi di 13 settimane di contributi nei 4 anni + 180 giorni di malattia (o quelli che saranno) precedenti al licenziamento e di 30 giorni di contributi negli ultimi 12 mesi + 180 giorni di malattia (o quelli che saranno) precedenti al licenziamento, avrà diritto alla Naspi.

Anonimo ha detto...

Buongiorno , non mi è chiaro se la malattia è considerata neutra solo per i requisiti calcolo delle 30 giornate di lavoro e delle 13 settimane o anche per il conteggio delle giornate che poi saranno pagate ?

Anonimo ha detto...

In pratica se ho i requisiti delle 13 settimane nei 4 anni precedenti e dei 30 giorni nei 12 mesi precedenti , mi pagheranno comunque la naspi per la metà del periodo di malattia? Settore turismo quindi con integrazione del datore di lavoro

Christian Citton ha detto...

No, i giorni coperti da malattia fanno "slittare" indietro i termini temporali per la ricerca dei requisiti minimi (quindi è un vantaggio per il lavoratore divenuto disoccupato in questo caso) anche perchè non sono compresi nel calcolo dell'importo della Naspi. Questo perchè sono indennizzati appunto come malattia: nei casi previsti dalla legge i giorni di malattia sono indennizzati anche quando si percepisce la Naspi, che però in quei giorni non viene erogata.

Anonimo ha detto...

Salve volevo sapere se il congedo retribuito viene conteggiato nelle settimane di pagamento della Naspi

Christian Citton ha detto...

No, è tra i periodi considerati neutri.

Anonimo ha detto...

Buongiorno , volevo chiederle se un periodo di malattia integrato al 100% fra datore di lavoro ed inps è valido per il calcolo della Naspi. Grazie

Christian Citton ha detto...

Finchè c'è malattia pagata, ci sono obbligatoriamente contributi pagati dal datore di lavoro: art. 18, comma 16, lettera a) della legge n. 111/1 (legge di conversione del Decreto Legge n. 98/2011, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 20 del Decreto Legge n. 112/2008).

Laura ha detto...

Buongiorno, volevo chiederle un informazione riguardo il diritto alla disoccupazione:
ho lavorato fino a fine a metà novembre 2017 in cassa integrazione (3 giorni alla settimana) e fino a fine dicembre sono stata a casa in ferie (avendo una miriade di giorni arretrati). Dal 1 gennaio sono in aspettativa non retribuita. Dovrò rientrare in ufficio il 3 dicembre ma la situazione attualmente non è rosea. Se il mio capo dovesse decidere di licenziarmi e se lavorassi fino a fine dicembre (18 giorni effettivi di lavoro) rientrerei nei requisiti dei 30 giorni negli ultimi 12 mesi? O i giorni di ferie non vengono considerati?
La ringrazio in anticipo
Laura

Christian Citton ha detto...

Nell'articolo e nei commenti precedenti sono spiegate nel dettaglio proprio situazioni come la sua, in modo che possa farsi il calcolo in autonomia.

Unknown ha detto...

Salve lavoro presso l azienda dal 2011 dal 31 gennaio 2018 sono in maternità anticipata e da settembre in obbligatoria..termino l obbligatoria il 21 e ho già preparato le dimissioni per giusta causa in quanto non vengo pagata da 3 mensilità..Non riesco a capire se ho le 30 giornate lavorate in questi 12 mesi

Christian Citton ha detto...

E' chiaramente scritto che i periodi di congedo di maternità non si contano, ovvero fanno traslare all'indietro l'anno in cui cercare i 30 giorni (quindi dovrà fare i conti nell'anno prima dell'inizio del congedo).
Attenzione: in caso di dimissioni per giusta causa, occorre fare causa al datore di lavoro e fornire i documenti all'Inps che lo dimostrino, altrimenti l'indennità di disoccupazione non verrà erogata. Inoltre, se poi si perde la causa occorre restituire quanto ricevuto.

Anonimo ha detto...

Salve,dal gennaio 2017 ho fatto 6 mesi di malattia,poi ho usufruito di congedi parentali 104 fino a gennaio 2019,poi a marzo sono stato licenziato,ho diritto alla naspi?

Christian Citton ha detto...

Deve farsi i calcoli dei contributi e vedere se ha i 30 giorni e le 13 settimane nei periodi indicati, considerando che i vari periodi di malattie, congedi ecc... spostano indietro il limite temporale in cui cercarli, come spiegato nell'articolo. Così in un commento non possiamo certo farle noi i calcoli.

kitty ha detto...

Buonasera,
avrei bisogno di delucidazioni riguardo il calcolo della Naspi.
In breve il 12 novembre 2018 ho presentato domanda Naspi e mi è stata accettata per giorni 105. mi sono stati pagati 15 giorni ad oggi perchè il 26/11/2018 ho accettato un contratto di somministarzione fino al 26/02/2019 dopo però lavoro solo 2 giorni al mese (steward stadio)lo stesso è stato prorogato fino al 31/05/2019.
Ho inviato tramite caf la naspi.com sui giorni lavorati.
Oggi inps tramite mail mi dice che la mia naspi è decaduta!!!

Al momento non capendone i motivi vorrei chiedervi se a fine 2019 maturando le 13 settimane per richiedere la Naspi nuovamente mi verranno calcolati anche i giorni di cui non ho usufruito con la naspi 2018?

grazie in anticipo per la risposta!


Christian Citton ha detto...

La Naspi è decaduta perché il contratto ha durata superiore ai 6 mesi; quando la Naspi decade, poi il conto dei requisiti riparte da zero al momento della cessazione del nuovo contratto.

roberta ha detto...

Buona sera,vorrei per cortesia un chiarimento.Dal mese di ottobre ,ci hanno messo in cigs a zero ore per 12 mesi,probabilmente a luglio ci sarà un licenziamento collettivo, licenziamento che han detto comincerà a tutti gli effetti alla fine della cigs,quindi a ottobre.Nel mese di agosto e settembre 2018,non ci sono stati pagati gli stipendi.Vorrei sapere se è possibile chiedere il licenziamento per giusta causa ora e, avendo anche anche i 30 giorni lavorati effettivi l anno scorso, mi spetterebbe la naspi?Se invece aspettassi ottobre,perderei questo diritto essendo stata in cigs a zero ore per tutti i 12 mesi?Grazie

Christian Citton ha detto...

Anche se il datore di lavoro non versa i contributi, se il contratto di lavoro è regolarmente registrato all'Inps i requisiti per l'indennità di disoccupazione sono ugualmente maturati: è il "principio dell’automaticità delle prestazioni Inps". Per le altre domande: il licenziamento per giusta causa lo chiede il datore verso il lavoratore, non il contrario, forse intendeva le dimissioni per giusta causa. Può chiederle ma poi deve fare ricorso contro il datore di lavoro: sarà il giudice a decidere se c'è la giusta causa, se non c'è dovrà restituire quanto preso di Naspi (per la domanda di Naspi deve allegare ogni documento indicante la sua causa al datore di lavoro). La cigs si considera nei calcoli per i requisiti Naspi come spiegato nell'articolo.