La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere chiesta insieme all'APE Social o Volontaria oppure da sola: con la RITA si può attenuare la penalità sulla pensione / rata di rimborso del prestito pensionistico in caso di Anticipo Pensionistico che preveda il rimborso totale o parziale (se non previsto che il rimborso sia a carico dello Stato) o chiedere un APE meno onerosa perchè appunto integrata da un anticipo sulla pensione integrativa. Si può anche chiedere solo la RITA ed usufruire di un anticipo sulla pensione integrativa, volendo pure prima di quando si potrebbe domandare l'APE (fino a 10 anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia se si è disoccupati).
Chi può avere la RITA - La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere richiesta dai lavoratori che hanno attivato nel corso della loro carriera lavorativa forme di previdenza integrativa, più precisamente avere maturato almeno 5 anni di versamenti ad un fondo pensione o altre forme di previdenza complementare.
Nell'impianto originario era previsto che si potesse domandare la RITA non prima di 3 anni e 6 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, esattamente come l'Anticipo Pensionistico, ma con la Legge di Stabilità 2018 il termine è stato anticipato fino a 5 anni prima: si conferma dunque che la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere richiesta anche indipendentemente dall'APE. E' però possibile domandare la RITA fino a 10 anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia se si è disoccupati da più di 24 mesi. Resta in ogni caso il requisito di avere almeno 20 anni di contributi versati nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza.
Più nel dettaglio questi sono i requisiti per la RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, le due situazioni che danno diritto all'accesso:
C'è però la possibilità di non accedere a questa tassazione sostitutiva, esplicitandolo nella dichiarazione dei redditi: in tal la RITA è assoggettata alla tassazione ordinaria.
Chi può avere la RITA - La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere richiesta dai lavoratori che hanno attivato nel corso della loro carriera lavorativa forme di previdenza integrativa, più precisamente avere maturato almeno 5 anni di versamenti ad un fondo pensione o altre forme di previdenza complementare.
Nell'impianto originario era previsto che si potesse domandare la RITA non prima di 3 anni e 6 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, esattamente come l'Anticipo Pensionistico, ma con la Legge di Stabilità 2018 il termine è stato anticipato fino a 5 anni prima: si conferma dunque che la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata può essere richiesta anche indipendentemente dall'APE. E' però possibile domandare la RITA fino a 10 anni prima dell'età per la pensione di vecchiaia se si è disoccupati da più di 24 mesi. Resta in ogni caso il requisito di avere almeno 20 anni di contributi versati nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza.
Più nel dettaglio questi sono i requisiti per la RITA - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, le due situazioni che danno diritto all'accesso:
- cessazione dell’attività lavorativa - entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare si deve raggiungere l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia - al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi nei regimi previdenziali di appartenenza - al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la RITA
- cessazione dell’attività lavorativa- essere disoccupato dopo la cessazione dell'attività lavorativa per più di 24 mesi - raggiungere l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro 10 anni dal compimento del termine di inoccupazione - avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- la RITA va erogata tramite bonifici con cadenza al massimo trimestrale
- per non perdere rendimenti, la parte di montante di cui viene richiesto il frazionamento deve restare in gestione al fondo pensione
- il montante residuo deve essere investito dal fondo pensione nel comparto più prudente, salva diversa disposizione del titolare che richiede la RITA, che dovrà anche ricevere precisa informativa sui costi amministrativi di questa nuova prestazione
- nel caso il titolare decidesse, durante il percepimento della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, di cambiare comparto di investimento del montante residuo, le rate della RITA devono essere ricalcolate periodicamente per tenere conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione
C'è però la possibilità di non accedere a questa tassazione sostitutiva, esplicitandolo nella dichiarazione dei redditi: in tal la RITA è assoggettata alla tassazione ordinaria.
Rendita Integrativa Pensionistica: Come Funziona la RITA per integrare l'APE
Reviewed by Christian Citton
on
20.6.20
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