Il caso parte da febbraio 2014, quando l'EPAP (Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale), che è la Cassa previdenziale per vari settori professionali ed eroga le pensioni col metodo contributivo, oltre ad applicare la perequazione decise di introdurre un ulteriore aumento delle pensioni, dovuto se il rendimento netto dell'ente siano più elevati del tasso medio del PIL su base quinquennale.
O meglio, come ben spiegato da PensioniOggi:
Quindi il TAR con questa sentenza rimanda al mittente le contrarietà dei Ministeri e conferma che l'indicizzazione delle pensioni dei professionisti all'andamento quinquennale del PIL può essere assunto come valore minimo, aumentabile dall'EPAP se i rendimenti delle sue attività lo consentono.Il tasso medio quinquennale del PIL ... viene assunto come tasso di capitalizzazione "base" dei contributi degli assicurati (articolo 12, comma 6 del regolamento dell'ente previdenziale). Nello specifico il calcolo fatto dalla Cassa prevede di considerare la differenza positiva fra il rendimento effettivo dell'ente e il tasso di capitalizzazione previsto dalla legge 335/95 (riforma Dini) e cioè la media quinquennale del Pil - calcolata dall'Istat - e quando il risultato è positivo la metà di questa differenza viene riconosciuta ai montanti individuali e l'altra metà entra in un fondo di riserva (articolo 12, comma 6-bis e 7 del regolamento dell'ente).
Ovviamente la sentenza ha effetti non solo sull'EPAP ma in genere anche su altre casse previdenziali dei professionisti aderenti all'ADEPP, costituitisi in giudizio nel procedimento in questione.
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