In alternativa la donna lavoratrice può chiedere che il rapporto di lavoro venga convertito da full-time in part-time per un determinato periodo di tempo al termine del quale potrà riprendere le normali mansioni e l'orario di lavoro precedente: comunque la lavoratrice ha la facoltà di richiedere in ogni momento di tornare a lavorare a tempo pieno.
Possono accedere al congedo per donne vittime di violenza di genere le lavoratrici dipendenti e le collaboratrici a progetto del settore privato e di quello pubblico, a condizione che partecipino a percorsi di protezione riguardanti la violenza di genere attestati dai Centri antiviolenza o dai Servizi Sociali del Comune o dalle Case Rifugio.
Per violenza di genere si intende "ogni atto di violenza motivato in base al genere sessuale che causi alla donna un danno fisico o mentale o una sofferenza fisica o mentale".

Durante l'astensione dal lavoro la lavoratrice ha diritto a percepire l'intera retribuzione e il periodo viene conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione del trattamento di fine rapporto, delle ferie e della tredicesima. La normativa che regolamenta il congedo per vittime di violenza di genere prevede che la donna lavoratrice possa usufruirne anche su base oraria oppure giornaliera, distribuito in un periodo di tre anni.
Qualora il contratto collettivo di riferimento non preveda regole specifiche, la vittima di violenza di genere può scegliere liberamente tra la fruizione su base oraria o giornaliera. Per quanto riguarda l'utilizzo del congedo ad ore, è possibile usufruirne in misura pari alla metà dell'orario di lavoro medio giornaliero del periodo di paga mensile o quadrisettimanale immediatamente antecedente a quello nel quale ha inizio il congedo.
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