La durata massima dell'assegno ordinario è pari a quella massima per la cassa integrazione ordinaria, quindi la circolare INPS 112/2015 precisa che la domanda può essere inoltrata per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabile trimestralmente per massimo un anno (l'assegno cioè si può percepire per tre mesi di base, poi per altri tre trimestri in casi eccezionali).
Tuttavia alcuni Fondi hanno la possibilità di decidere autonomamente di erogare il sostegno per un periodo continuativo di 12 mesi, quindi in questi casi basta una sola domanda: possono farlo solo quei Fondi che appunto prevedono la durata massima pari a un anno, comprese le proroghe, ovvero:
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito
- Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza

Assegno ordinario dai Fondi di Solidarietà: cosa è, come funziona, come fare domanda
Come detto l'assegno ordinario è una tutela per quei lavoratori impiegati in settori dove non esiste la CIG in caso di riduzioni o sospensioni del lavoro e quindi dello stipendio; viene erogato dai Fondi di Solidarietà che sono costituiti da accordi bilaterali tra sindacati dei lavoratori e associazioni imprenditoriali. L'importo minimo dell'assegno ordinario deve essere pari almeno a quello dell'integrazione salariale.La domanda per l'assegno ordinario si fa dal sito dell'INPS ed è a cura dell'azienda che intende sospendere/ridurre le attività e quindi deve tutelare i propri dipendenti; come per altre procedure telematiche occorre avere il Pin dispositivo INPS: si deve seguire il percorso Aziende, consulenti e professioni --> CIG e Fondi di Solidarietà --> Fondi di Solidarietà, dove trovate tutte le istruzioni.
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