Sgravi fiscali 2016 per aziende che assumono a tempo indeterminato, esonero dal pagamento dei contributi INPS - In genere ilportafoglio.info non si occupa di incentivi alle imprese ma in questo caso pubblichiamo una guida completa alle agevolazioni fiscali alle aziende per le assunzioni a tempo indeterminato introdotte non dal Jobs Act, la riforma del lavoro del governo Renzi, ma dalla Legge di Stabilità 2015 e purtroppo ridotte con la Legge di Stabilità 2016 (per le assunzioni dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016): un'arma in più per la lotta alla disoccupazione, se siete in cerca di lavoro potreste informarvi su questi incentivi ed eventualmente informare della loro esistenza potenziali datori di lavoro poco aggiornati. Si tratta di sgravi fiscali nella forma di esonero dal versamento per 3 anni dal pagamento dei contributi INPS per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato nel 2015, per 2 anni nel caso di assunzioni nel 2016 (ovviamente non è che i lavoratori rimangono senza contributi INPS, li paga lo Stato): valgono anche per le assunzioni nel settore agricolo ma solo a certe condizioni, mentre non valgono per contratti di apprendistato e di lavoro domestico per i quali ci sono aliquote contributive ridotte.
Gli incentivi fiscali valgono per le assunzioni a tempo indeterminato, come specifica la circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, e possono essere richiesti dai datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori (come studi professionali, associazioni culturali e sindacali, di volontariato...) ma anche dagli enti pubblici economici. Ovviamente per le assunzioni dal 7 marzo 2015 vale il contratto di lavoro a tutele crescenti.
Condizioni da rispettare per le agevolazioni fiscali per assunzione a tempo indeterminato:
Per assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015 l'incentivo consiste nell'esonero per 3 anni dal pagamento dei contributi INPS a partire dalla data dell'assunzione per un importo massimo di 8060.00€ all'anno.
Come detto però per il 2016 c'è una sostanziale riduzione: per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 è previsto un esonero per 2 anni dal pagamento dei contributi INPS del 40% per importo massimo di 3250 euro.
Ovviamente per i contratti di lavoro part time la diminuzione è in base all'orario di lavoro ridotto, per il job sharing (lavoro condiviso) è sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati.
Il datore di lavoro deve pagare normalmente premi e contributi INAIL, se previsto il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, ed ovviamente il Trattamento di Fine Rapporto.
Questi incentivi all'assunzione a tempo indeterminato non sono compatibili con altre misure simili, ad esempio quelli per chi assume lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e quelli su menzionati per l'assunzione di lavoratrici disoccupate; invece sono compatibili con i bonus della Garanzia Giovani e con gli incentivi per assunzione di lavoratori disabili (art. 13, della legge n. 68/1999), assunzione di giovani genitori (decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010), assunzione di beneficiari del sussidio di disoccupazione Naspi, assunzione di giovani lavoratori agricoli art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
Altre agevolazioni per chi assume donne sono gli specifici incentivi fiscali per assunzione di lavoratrici disoccupate in tre tipologie diverse, invece per i giovani disoccupati ci sono i bonus occupazionali della Garanzia Giovani.
Gli incentivi fiscali valgono per le assunzioni a tempo indeterminato, come specifica la circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, e possono essere richiesti dai datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori (come studi professionali, associazioni culturali e sindacali, di volontariato...) ma anche dagli enti pubblici economici. Ovviamente per le assunzioni dal 7 marzo 2015 vale il contratto di lavoro a tutele crescenti.

- nei 6 mesi prima dell’assunzione, il lavoratore non deve aver lavorato con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
- nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità, il lavoratore assunto non deve aver lavorato con contratto a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede l'incentivo (la Legge di Stabilità entra in vigore il 1 gennaio, quindi il periodo è 1 ottobre - 31 dicembre dell'anno precedente)
- il lavoratore non deve aver avuto in precedenza un altro contratto di lavoro agevolato
- il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e rispettare gli accordi CCNL, regionali, territoriali o aziendali, e sindacali
- l'anno precedente il lavoratore non deve aver avuto un contratto a tempo indeterminato, somministrato o di apprendistato con un datore di lavoro agricolo; il contratto intermittente a tempo indeterminato invece non impedisce l'incentivo
- il lavoratore non deve risultare iscritto negli elenchi nominativi dell'anno precedente per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 giornate, come lavoratore a tempo determinato
Contratti di lavoro che valgono per gli incentivi fiscali all'assunzione a tempo indeterminato:
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Contratti di lavoro che non valgono per gli incentivi fiscali all'assunzione a tempo indeterminato:
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Come detto però per il 2016 c'è una sostanziale riduzione: per le assunzioni a tempo indeterminato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 è previsto un esonero per 2 anni dal pagamento dei contributi INPS del 40% per importo massimo di 3250 euro.
Ovviamente per i contratti di lavoro part time la diminuzione è in base all'orario di lavoro ridotto, per il job sharing (lavoro condiviso) è sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati.
Il datore di lavoro deve pagare normalmente premi e contributi INAIL, se previsto il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, ed ovviamente il Trattamento di Fine Rapporto.
Questi incentivi all'assunzione a tempo indeterminato non sono compatibili con altre misure simili, ad esempio quelli per chi assume lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e quelli su menzionati per l'assunzione di lavoratrici disoccupate; invece sono compatibili con i bonus della Garanzia Giovani e con gli incentivi per assunzione di lavoratori disabili (art. 13, della legge n. 68/1999), assunzione di giovani genitori (decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010), assunzione di beneficiari del sussidio di disoccupazione Naspi, assunzione di giovani lavoratori agricoli art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
Incentivi Fiscali per Assunzioni a Tempo Indeterminato 2016: Chi Può Chiederli, Cosa Sono
Reviewed by Christian Citton
on
8.2.16
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5 commenti:
E noi cinquantenni che dobbiamo fare secondo renzi. Con queste misure siamo stati esclusi per sempre dal mondo del lavoro, poichè un imprenditore assume sempre un giovane al posto di un cinquantenne al quale deve pagare i contributi. Secondo me ci doveva essere equitá.
li sgravi fiscali li ha anche il lavoratore che cambia tipologia di lavoro ? Ad esempio da cassiera a buste paga /contributi?
No, assolutamente.
Ma la malattia chi la paga??
e come viene calcolata
Funziona normalmente, perchè dovrebbe essere diversa?
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